VIOLENZA GIOVANILE E RESPONSABILITÀ GENITORIALE: LE NUOVE MISURE PREVENTIVE INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 2 DEL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23

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L’articolo 2 del Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 si inserisce nel quadro delle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica con un intervento mirato sulla prevenzione della violenza giovanile. La disposizione non introduce un autonomo sistema normativo, ma rafforza e rimodella strumenti già esistenti, incidendo su due testi fondamentali: l’articolo 5 del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159 (Decreto Caivano), e l’articolo 7 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Cyberbullismo).

La direttrice comune dell’intervento è chiara: rafforzare l’efficacia preventiva dell’ammonimento del questore e, soprattutto, introdurre una forma di responsabilizzazione economica del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale quando il minore, già ammonito, reiteri condotte penalmente rilevanti.

Il rafforzamento dell’articolo 5 del d.l. n. 123 del 2023

L’articolo 5 del DL Caivano disciplina l’ammonimento del questore nei confronti del minore autore di specifici reati. L’articolo 2 del nuovo decreto-legge, n. 23/2026, interviene su tre snodi essenziali della disposizione.

In primo luogo, è introdotto il comma 4-bis, che testualmente recita:

«4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 sia commesso successivamente all’ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro».

La norma attribuisce rilievo alla reiterazione del reato dopo l’ammonimento: se il minore di età compresa tra 12 e 14 anni, già destinatario del provvedimento del questore ex articolo 8, commi 1 e 2, commette nuovamente uno dei reati indicati al comma 2 del DL 123/2023 — percosse, lesioni personali, violenza privata, minaccia e danneggiamento — la conseguenza non si esaurisce più nella sfera del minore, ma si estende al genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale, al quale è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’ammonimento, da misura esclusivamente preventiva e personale, assume così una dimensione indirettamente sanzionatoria nei confronti del contesto familiare, rafforzandone la funzione deterrente.

In secondo luogo, il legislatore amplia l’ambito oggettivo di applicazione dell’ammonimento. Al comma 5 dell’articolo 5 del DL Caivano è aggiunto il seguente periodo:

«La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente può essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto è commesso con l’uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo».

 

L’estensione dell’ammonimento del questore ex articolo 8, commi 1 e 2, della L. 38/2009 riguarda le lesioni personali, la rissa di cui al primo comma dell’articolo 588 c.p., la violenza privata e la minaccia, quando commesse con l’utilizzo di armi o strumenti atti ad offendere vietati o portati senza giustificato motivo. L’attenzione si concentra, dunque, sulla pericolosità concreta della condotta e sull’uso di strumenti offensivi, in linea con l’impostazione generale del decreto-legge.

Infine, è sostituito il comma 9, che ora dispone:

«9. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile».

 

La disposizione chiarisce la competenza del prefetto e richiama la disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, assicurando al contempo una destinazione vincolata delle somme introitate allo Stato.

Per effetto della disposizione dell’articolo 9 sopra menzionato, quindi:

  • per la violazione del comma 4-bis dell’articolo 5 del DL 123/2023, introdotto dal DL 23/2026, ovvero quando un minore di età compresa tra i 12 e i 14 anni reitera uno dei reati rubricati dagli articoli 581, 582, 610, 612 e 635 c.p. ed è già destinatario dell’ammonimento del Questore ex articolo 8 della L. 38/2009, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore; è previsto, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta di 333,33 euro, pari a un terzo del massimo; l’autorità competente è il Prefetto del luogo ove è accertata la violazione e i proventi sono destinati allo Stato.
  • per la violazione del comma 8 dell’articolo 5 del DL Caivano, ovvero quando un minore è destinatario dell’ammonimento del Questore ex articolo 8 della L. 38/2009, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore; è previsto, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta di 333,33 euro, pari a un terzo del massimo; l’autorità competente è il Prefetto del luogo ove è accertata la violazione e i proventi sono destinati allo Stato.

L’intervento sull’articolo 7 della legge n. 71 del 2017

La medesima logica ispira le modifiche apportate all’articolo 7 della legge n. 71 del 2017, relativa alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo.

Sono inseriti i commi 3-bis e 3-ter nell’articolo 7 della L. 71/2017.

Il comma 3-bis stabilisce:

«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 sia commesso successivamente all’ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro».

Il contenuto è speculare a quello introdotto nell’articolo 5 del d.l. n. 123 del 2023: anche in ambito di cyberbullismo, la reiterazione del reato dopo l’ammonimento comporta una sanzione amministrativa a carico dei genitori.

Il comma 3-ter precisa:

«3-ter. L’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis è il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell’interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell’Amministrazione civile».

Anche qui si ribadisce la competenza prefettizia e si richiama la disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

Pertanto, quando un minore reitera uno dei reati rubricati agli articoli 594, 595, 612 e 612-ter del codice penale o all’articolo 167 del D.Lgs. 196/2003 ed è già destinatario dell’ammonimento del Questore ex articolo 8 della L. 38/2009, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore; è previsto, entro 60 giorni, il pagamento in misura ridotta di 333,33 euro, pari a un terzo del massimo; l’autorità competente è il Prefetto del luogo ove è accertata la violazione e i proventi sono destinati allo Stato.

La ratio dell’intervento

Nel suo insieme, l’articolo 2 del DL 23/2026 realizza un significativo rafforzamento della funzione preventiva dell’ammonimento. La reiterazione della condotta dopo il primo intervento del questore non è più considerata solo come indice di maggiore pericolosità del minore, ma come segnale di un deficit di controllo o di intervento educativo nel contesto familiare.

Il legislatore sceglie dunque di affiancare alla misura preventiva personale una conseguenza amministrativa a carico dei genitori, nella prospettiva di una corresponsabilizzazione che mira a coinvolgere attivamente la famiglia nel percorso di prevenzione.

Entrata in vigore

Il Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2026 ed è entrato in vigore il 25 febbraio 2026.

DL 23-2026 (1)

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