La violazione del posto di blocco o del posto di controllo con pericolo per l’altrui incolumità: chi scappa mette sempre in pericolo sé e gli altri, quindi l’articolo 192 torna strutturalmente (di fatto) nel diritto penale.

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La violazione del posto di blocco o del posto di controllo con pericolo per l’altrui incolumità: chi scappa mette sempre in pericolo sé e gli altri, quindi l’articolo 192 torna strutturalmente (di fatto) nel diritto penale.

L’articolo 192 del codice della strada disciplina gli obblighi degli utenti verso funzionari, ufficiali e agenti.

Dottrinalmente si usa distinguere i posti di controllo dai posti di blocco in base alla distinzione corrente tra il comma 1 ed il comma 4.
POSTI DI CONTROLLO (comma 1): “Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo”.
POSTI DI BLOCCO (comma 4): “Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia”.
La violazione del “posto di controllo” è sanzionata dal comma 6 bis (Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni).
La violazione del “posto di blocco era sanzionata dal 7 (Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno).
Qui finiva la reazione sanzionatoria per le violazioni dei posti di controllo e di blocco.
Tutto ciò vero, fino all’entrata in vigore del D.L. 23/2026, il cui articolo 8 comma 1 ha modificato l’articolo 192 in disamina, aggiungendo un nuovo comma 7 bis, secondo cui: “Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l’altrui incolumità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Per completezza, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 8 prevede anche la modifica l’art. 382-bis c.p.p., in materia di “Arresto in flagranza differita”, aggiungendo il nuovo comma 1-ter. Nel dettaglio, si prevede che le disposizioni che regolano l’istituto del cd. arresto in flagranza differita ex art. 382-bis, comma 1 c.p.p. trovino applicazione anche nel caso in cui, a seguito della commissione del fatto di reato di cui all’art. 192, comma 7-bis del codice della strada, non sia stato possibile procedere immediatamente all’arresto per, alternativamente: ragioni di sicurezza pubblica o individuale; motivi di incolumità pubblica o individuale.

Sul punto si ricorda che l’art. 382-bis, comma 1 c.p.p. permette di considerare comunque in stato di flagranza colui che risulti essere, inequivocabilmente, l’autore del fatto di reato, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica. In questi casi, l’arresto è consentito purché sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, non oltre 48 ore dal fatto.

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