Il Provvedimento del 14 maggio 2026 [10259305] del Garante per la Protezione dei Dati Personali….forse risolve un problema alla Polizia Municipale.

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È ormai sulla bocca di tutti gli addetti al settore, e sui tavoli e le scrivanie dei diversi uffici di polizia locale, il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 14 maggio u.s..
Tanti esperti del settore e tanti illustri commentatori ne hanno fatto l’uso informativo e dottrinale più opportuno, analizzando i contenuti della posizione espressa dal garante della privacy.
I fatti attengono ad un trattamento di immagini, estratte da un impianto di videosorveglianza comunale, da parte di una polizia locale che li ha utilizzate per lo sviluppo e l’elaborazione di un incidente stradale.
Nel contesto dei fatti accertati, l’organo che ha rilevato l’incidente stradale, ha poi provveduto a sanzionare in via amministrativa una delle partite coinvolte nel sinistro ed ha eccepito alla medesima provvedimenti  di carattere amministrativo utilizzando le risultanze delle immagini anche per l’eventuale applicazione di provvedimenti di sospensione o di revisione della patente di guida.
In questo contesto l’interessato cittadino, contro il quale tali provvedimenti sono stati posti a carico, ha segnalato questo comportamento della polizia municipale, al Garante della Privacy che è intervenuto in merito per derimere la questione.
Il Garante della Privacy, ha sottolineato la necessità del rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione del trattamento dei dati provenienti dagli impianti di videosorveglianza comunali, che sono posti in ambiti urbani, per essere da terrente per i comportamenti illeciti in generale, o più nello specifico, per essere eventualmente utilizzati laddove in casi di reati predatori o di altra natura, l’organo di vigilanza locale o le forze dell’ordine  dello Stato, dovessero avere esigenze di natura giudiziaria per individuare i responsabili per e accertarne le responsabilità.
Il provvedimento nello specifico contiene una serie di considerazioni molto elementari che possono essere così riassunte.
Il titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione della finalità” e “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato”, “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a), b) e c), del Regolamento).
Sulla scorta di questa considerazione, l’organo accettatore dovrà preventivamente porre un paletto e delle limitazioni alla propria attività di organi di polizia stradale. La  misura del potere  di utilizzo dell’mpianto di Videosorveglianza in dotazione al comune è quella  derivante dal fatto che il medesimo è posto in essere per finalità totalmente diverse da quella della rilevazione degli incidenti stradali e per l’accertamento di fatti che contengono responsabilità amministrative  (da cui discendono le relative sanzioni peguniarie o accessorie).

Inoltre, il Garante della Privacy , ripercorre anche le recenti novità in  materia di circolazione stradale e di accertamento di illeciti attraverso l’utilizzo delle videocamere.
Stabilisce  e sottolinea che solo nelle ipotesi specificamente previste è possibile derogare alla principio  del GDPR. Esiste una deroga ipso jure al principio di liceità che consente agli organi di polizia solo in particolare circostanze l’utilizzo delle fonti informative che derivano dalle immagini estratte e trattate dall’impianti di Videosorveglianza cittadina.
Stabilisce quindi un criterio di specialità rafforzata per i casi citati in materia di accertamento di illeciti da irregolare conferimento dei rifiuti o per l’accertamento di illeciti stradali sulle Autostrade e sulle strade extraurbane principali.

Il Garante della Privacy ricorda che la generalità degli impianti di videosorveglianza comunale sono posti per finalità totalmente incompatibili con quelle relative all’accertamento e allo sviluppo dei dei sinistri stradali, laddove esistono solo possibili rilevazione di illeciti amministrativi!

Inoltre nella lettera, del provvedimento, in esame, l’autorità di garanzia del trattamento dei dati personali, sottolinea che non si può impropriamente e in maniera semplicistica denunciare la propria attività come finalizzata  e riconducibile a quella di Polizia Giudiziaria in ogni incidente stradale.
È necessario quindi che l’organo accertatore nel rilevare l’incidente stradale, dopo aver acquisito. le informazioni che statutriiscono dai rilievi indicati dal Codice nella Strada, faccia una valutazione immediata se nella circostanza esiste o meno una rilevanza penale dei fatti.

Laddove il fascicolo può comportare l’avvio di una ipotesi di reato alla procura della Repubblica, ovvero ci si trova di fronte a fatti specie penali perseguibili in ufficio, sara possibile  utilizzare le informazioni video estratte dalle telecamere.

Nei casi diversi, come la circostanza trattata dal Garante, non è consentito, allargare a tutti gli eventi sinistrosi stradali, l’utilizzo delle informazioni che possono essere acquisite dall’impianto di video sorveglianza.

Proprio questa sera, confrontandomi con alcuni colleghi, ho azzardato l’ipotesi critica del provvedimento, che in buona sostanza risolve una problematica tutta tipica della polizia municipale, e di alcuni comandi, che in maniera costante e quotidiana per ciascun incidente stradale rilevato, acquisiscono le immagini estratte dall’impianto di video sorveglianza cittadina e di queste ne fanno un trattamento finalizzato allo sviluppo per l’ipotesi della dinamica dei fatti.

Servirà quindi, adesso, sulla scorta di quanto indicato dal Garante della Privacy, effettuare verifiche relative ai regolamenti comunali ed e alla necessità che degli stessi vada fatto un aggiornamento.
In termini  di organizzazione dei servizi, eliminare questa cattiva pratica, di mettere mano subito all’estrazione delle immagini impianto di sorveglianza ogni qual volta vi è un incidente stradale.

L’attività di estrazione ed il trattamento delle immagini dall’impianto di video sorveglianza dovrà essere riconducibile e consentito attraverso una autovalutazione dell’organo accertatore solo laddove è evidente che vi sia in corso un’attività di Polizia Giudiziaria e che la stessa sia sostanziata da una documentazione e verbalizzazione delle operazioni, i cui referti confluiranno in una comunicazione della notizia di reato alla A.G. competente.

Il Garante sottolinea anche che nella circostanza la Polizia Municipale  non ha nemmeno proceduto alla configurazione della eventuale connessione obiettiva tra illecito amministrativo e il fatto costituente reato. Tale connessione, se pur ipotizzabile da parte dell’organo accertatore, deve necessariamente passare al setaccio e al giudizio della Autorità Giudiziaria destinataria del rapporto informativo e della notizia di reato.

Dunque! A giudizio dello scrivente i contenuti del provvedimento del garante della privacy in esame, risolvono e sfatano le pratiche di “mala gestione” delle immagini delle telecamere,  forse tipica di diverse Polizie Locali.
Nessun Responsabile del Trattamento o Incaricato si deve sentire più onerato della necessità di scaricare , visionare, elaborare e verbalizzare i contenuti delle immagini degli impianti di videosorveglianza esistenti sui luoghi dei sinistri stradali, tutte le volte che si rileva un incidente.
Anzi! Meglio non procede affatto  ad accessi e trattamenti illegittimi, conservandone  traccia nei fascicoli  della infortunistica stradale.
L’attività più semplice è quella meno invasiva; magari  quella strettamente richiesta dal codice della strada.
Il fatto che la polizia locale dispone dell’impianto di videosorveglianza comunale,  non ci onera o ci obbliga ad utilizzarlo!
Un fascicolo può  essere ben formato anche senza file video. Anzi!

DOC-20260622-WA0039

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