Sia la parte di previsione dell’entrata, che quella del riparto della spesa riferita ai proventi delle sanzioni stradali, dovrà articolarsi in due distinte parti

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INTERESSANTE E RECENTE PARERE DELLA CORTE DEI CONTI MOLISE

Esiste una differenziazione (che ha evidenti risvolti sul piano del riparto della spesa) tra il vincolo di destinazione derivante dall’art. 208 del codice della strada, che riguarda tutti i provvedimenti sanzionatori stradali, dal vincolo di destinazione previsto dall’art. 142, comma 12-ter del codice, riferito alla parte dei proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, che si pone in rapporto alla
prima quale norma speciale.

Tale interpretazione si fonda su due distinte motivazioni: sebbene i proventi sanzionatori di cui all’art. 142 del codice della strada non si differenzino, ontologicamente, dai proventi sanzionatori in generale previsti dallo stesso codice, la prima norma riveste carattere di   specialità rispetto all’art. 208 del codice, tenuto conto anche del fatto
che il Legislatore ha dettato, in riferimento alle violazioni dei limiti di velocità accertati con apparecchiature elettroniche, uno specifico riparto dei proventi, individuando delle finalità che, sebbene in parte analoghe a quelle di cui all’art. 208, sono indicate senza vincoli o limiti di ripartizione interna e sono prive di qualsivoglia rinvio alle finalità di
cui al comma 4 dell’art. 208 medesimo.
La preoccupazione di declinare differenti finalità di orientamento della spesa, oltre che emergente dal dato testuale, meglio risponde all’impostazione teleologica della norma, chiaramente indirizzata a sottoporre ad un vincolo di destinazione la totalità delle somme
introitate ex art. 142, così da realizzare un reale miglioramento della sicurezza stradale attraverso i controlli sui limiti di velocità, escludendosi il fine indiretto di aumentare, anche solo nella misura del 50% come prescrive l’art. 208, la parte corrente del bilancio di esercizio.

Peppe Corfeo

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