Ad un automobilista empolese, era stata addebitata l’ipotesi di reato di cui all’articolo 482 cp[1] per l’alterazione delle targhe automobilistiche, che risultavano essere parzialmente coperte da vernice allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo dal dispositivo autovelox.
La corte d’appello fiorentina aveva derubricato la faccenda e scalata la punizione, dal diritto penale all’illecito amministrativo, presumendo la specialità della previsione dell’articolo 102 comma 7[2] del codice della strada, rispetto alla normativa penalistica (forse facendo ciò perché era già maturata la prescrizione del reato).
Sta di fatto che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, non foss’altro che per ripristinare un principio di diritto gravemente minacciato dalla sentenza resa dall’appello fiorentino.
Il collegio (sezione V), sulla fondatezza del ricorso, con sentenza n°38742, depositata il 23 settembre 2014, ha sancito che: “secondo il principio sancito da questa Corte “il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto di falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico” v. Cass. Sez. (v. in tal senso n. 46326 del 2007 – RV 238891 – e precedenti conformi: n. 9869 del 1984 – RV. 166594, n. 9337 del 1988 – RV. 179205)”. In tal senso deve ritenersi configurabile l’ipotesi normativa dell’art. 482 c.p..
Come concludere?
Non dissimilmente dal titolo: le furbate dei “fessi” non pagano mai; peraltro, anche se il reato è prescritto, l’avvocato, per tre gradi di giudizio e per il rinvio a farsi, sicuramente pretenderà di essere –profumatamente-pagato.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo
[1]c.p. art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo .
[2] 7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.