Interessante, agli effetti della competenza alla firma delle ordinanze contingibili ed urgenti, la questione sollevata da T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sentenza, 11-03-2019, n. 171 . Il fatto è così succintamente riassumibile: con ordinanza del dirigente del Settore urbanistica, Servizio di protezione civile e vigilanza edilizia, il Comune di Formia, ordinò ad un Condominio “di far eseguire da un tecnico abilitato, immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dalla notifica, la verifica dell’argine del rio Santa Croce e, a seguire, eventuali opere precarie/provvisionali, atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità e a far redigere entro trenta giorni accurata perizia sul complessivo stato dei luoghi e sugli interventi necessari alla loro riparazione e ripristino”. Impugnata tale ordinanza, il Tribunale sostiene che: “il provvedimento impugnato non indica espressamente la norma in base alla quale vengono formulate le incombenze poste a carico del Condominio ma che, tuttavia, il richiamo alla finalità di “eliminare eventuale pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità” riconduce l’ordinanza nell’alveo delle ordinanze contingibile ed urgenti che l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 attribuisce alla esclusiva competenza del Sindaco; sul punto, la Sezione ha avuto occasione di precisare che “È illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.L. messa a tutela di interessi per far fronte alla situazione contingente adottata non dal Sindaco, bensì da un dirigente che ha avocato a sé un potere extra ordinem che spetta solo al Sindaco, spettando ai dirigenti le decisioni in materia di gestione ordinaria dei rispettivi settori di competenza” (TAR Lazio Latina n. 266 del 20.4.2017)”.
L’esito del giudizio è abbastanza inquietante, in quanto, da una parte i dirigenti sono chiamati a spendere la propria competenza e la relativa responsabilità, nell’adottare i provvedimenti di contenuto ordinatorio, quando non si graviti nelle strette materie dell’art. 50 o dell’art. 54 del TUEELL. Dall’altra parte, il mero richiamo alla contingibilità, secondo il TAR di Latina, riporta la competenza in mano al sindaco.
Il rompicapo della competenza è causa di angoscia per il Comune; ciò anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sez. V 7/3/2019 n. 1566, che ha decretato l’illegittimità dell’ordinanza con “doppia firma” (la più recente giurisprudenza ha affermato che, ai sensi dell’art. 107, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’art. 22, comma 7, d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 – il quale individua nel sindaco l’autorità competente per le violazioni indicate da quella norma – deve essere interpretato nel senso che spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale, ovvero la chiusura immediata ai sensi del comma 6 della medesima norma -cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3143-. Né può rivestire alcun rilievo la sottoscrizione apposta anche dal dirigente nella parte sinistra del provvedimento, in quanto, come correttamente statuito dal giudice di primo grado, tale sottoscrizione è solo indicativa della provenienza dell’atto da parte dell’ufficio competente alla sua redazione al quale è preposto il predetto dirigente, essendo inequivocabile la natura di ordinanza sindacale del provvedimento in questione).