Se è vero che, la competenza dirigenziale alla firma delle ordinanze è scandito dagli articoli 50, 54 e 107 del TUEELL, e che non ha alcun senso ripercorrere la strada della trasposizione della competenza del Sindaco, quando il provvedimento graviti nella competenza dirigenziali, occorre non dimenticare che quando una Legge, successiva al TUEELL, assegna la competenza alla sottoscrizione dell’Ordinanza, direttamente al Sindaco, di quest’ultimo resta la competenza; ciò almeno secondo una parte della giurisprudenza amministrativa. Da ultimo è stato affermato che: “L’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 è una norma speciale che attribuisce al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192, comma 2 del medesimo D.Lsg. n. 152/2006 la cui disciplina prevale su quella di cui all’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000” (T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 13/03/2019, n. 313). Il Collegio ha rimarcato che: “L’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti previste dal comma 2. La disposizione sopravvenuta prevale sul disposto dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Cons. Stato, V, 11 gennaio 2016, n. 58; id. 29 agosto 2012 n. 4635; id., 12 giugno 2009 n. 3765; id., 10 marzo 2009 n. 1296; id., 25 agosto 2008 n. 4061)”. Quindi siamo al cospetto di un’eccezione alla regola della competenza dirigenziale.
In materia di ordinanze, la regola della competenza dirigenziale è derogata dal Codice dell’Ambiente.
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