I Giudici della quarta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7524 del 19 febbraio 2019 hanno ritenuto inutilizzabilità il prelievo del sangue eseguito su richiesta della PG senza l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore.
IL CASO
Un conducente veniva assolto dal Tribunale di Brescia dal reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti della causazione di incidente e dell’ora notturna perché il fatto non sussiste. Il Tribunale riteneva che dagli atti acquisti e dl loro successivo esame nella fase del processo, consentiva di mandare assolto il conducente dalla contravvenzione a lui ascritta. Infatti dalla citata documentazione risultava che all’imputato era stato effettuato un prelievo ematico senza il suo consenso e senza che ci fosse alcuna necessità sanitaria. Le analisi così ottenute dovevano ritenersi inutilizzabili ai fini del giudizio e consentivano di mandare assolto l’imputato perché il fatto a lui contestato non sussiste. Decadendo il fatto contestato decadevano automaticamente anche le aggravanti contestate dell’orario notturno e dell’avere causato un incidente stradale. Avverso la decisione ricorreva per la cassazione della sentenza il Procuratore generale territoriale.
LA DECISIONE
Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato e lo accolgono ritenendo che risultano applicabili al caso de quo i principi della recente sentenza della Corte che recita che in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria. In particolare, l’obbligo di dare l’avviso sussisterà […] non solo nel caso – del tutto pacifico – in cui la polizia giudiziaria proceda all’accertamento del tasso alcolemíco mediante apparecchiatura in dotazione (c.d. etilometro), ma anche in quello, apparentemente dissimile, in cui essa opti per la delega di tale verifica al personale sanitario allorché il conducente di un veicolo, coinvolto in incidente stradale, sia cioè sottoposto alle cure mediche. Quando, invece, la richiesta sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato, nei confronti di soggetto che risulti già indiziato, che sia sottoposto alle cure mediche del caso e versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso, la necessità di tale preventivo adempimento sorgerà solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato.