Scarico abusivo di reflui fuori soglia in corsi d’acqua e inquinamento ambientale. rapporto.

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Il tribunale di Verbania con sentenza n 62/2018  del 21/02/2018 circa il configurarsi del reato di cui all’articolo 452 bis c.p. ha ritenuto che il semplice superamento dei valori previsti, ma necessità che effettivamente sia stato cagionato un danno all’ambiente.

l’articolo 452 bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
nel caso sottoposto al GUP  del Tribunale di  Verbania gli imputati avrebbero utilizzato una tubazione di scarico abusiva per sversare reflui organici all’interno di un canale adiacente agli esercizi commerciali, provocando un danno al corso idrico. Dopo i rilievi l’ARPA accertava un piccolo superamento del valore massimo di concentrazione di COD – DOMANDA D’OSSIGENO,  mentre non vi era l’alterazione di altri parametri. Il Tribunale ha ritenuto  insufficiente  il quadro  probatorio  per sostenere l’accusa in giudizio,   escludendo la ricorrenza del “danno ambientale” richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 452 bis c.p.
il GUP ha ritenuto che per il configurarsi del reato di inquinamento ambientale non  basta in una qualsiasi alterazione delle risorse ambientali, ma in una “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili. L l’offensività deve essere  concreta del fatto di inquinamento  Nel caso di specie, il superamento modesto ed occasionale di un solo limite tabellare non può perciò integrare la fattispecie contestata.
in allegato la sentenza doc02523220180618180013
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