Diniego di autorizzazione di cartelloni pubblicitari e motivazione

0
146

Diniego di autorizzazione di cartelloni pubblicitari e motivazione

Una società operante nel settore delle installazioni pubblicitarie ed in particolare della cartellonistica stradale, ha impugnato, avanti il T.a.r. per il Lazio – Roma, Sezione III, i provvedimenti con i quali l’Amministrazione aveva respinto le sue istanze di autorizzazione alla installazione di n. 77 impianti pubblicitari sulla SS Aurelia, stante la rilevata pericolosità del tratto stradale a scorrimento veloce. Il ricorso in primo grado venne rigettato in quanto: “I provvedimenti impugnati, d’altra parte, sono al riguardo sufficientemente e non illogicamente motivati, facendo riferimento al fatto (in relazione al quale non vengono fornite prove in senso contrario) che si è in presenza di un tratto di strada extraurbana secondaria a scorrimento veloce, a 4 corsie, con limite di velocità di 90 km. orari e privo di corsie di emergenza, e dunque di un tratto pericoloso”.Contro questa sentenza,  la predetta società propone appello al Consiglio di Stato.

Con sentenza (Cons. Stato Sez. IV, 24/05/2018, n. 3106) il collegio respinge anche l’appello, argomentando che esso è infondato in quanto la testuale formulazione dell’art. 23 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992) … opera un preciso distinguo tra le ipotesi in cui la preclusione è assoluta, così come enumerate dal richiamato comma 7 dell’art. 23, e quelle che invece rientrano nel perimetro del potere autorizzatorio da esercitare sulla base dei parametri contemplati dal comma 1. Ebbene, i provvedimenti censurati in primo grado non muovono dalla classificazione della strada interessata dalle installazioni, essendo pacifico che, trattandosi di strada extraurbana secondaria, non rientra tra i casi di preclusione assoluta, quanto dalla pericolosità del tratto stradale in questione e pertanto risultano coerenti con la evocata statuizione normativa. Infatti, l’Amministrazione., nel denegare le istanze,…, concludeva nel senso che “l’installazione di impianti pubblicitari, distraendo l’attenzione dell’utenza, aggraverebbe ulteriormente la situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione”. Da tanto si evince peraltro che i dinieghi non si fondano sulle rilevate caratteristiche del tratto stradale, ma contengono preciso riferimento ad uno dei parametri (“distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”) alternativamente contemplati dalla norma di riferimento”.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui