I giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6947 del 13 febbraio 2019 hanno affermato che la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta la competenza del prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge.
IL CASO
Il Tribunale di Brescia in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e circostanze aggravanti nonché della guida in stato di ebrezza aveva dichiarato non doversi procedere nei riguardi dell’imputato perché illeciti estinti per esito positivo della messa alla prova. Avverso la decisione ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia per violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva omesso la trasmissione degli atti al Prefetto, in relazione al rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebrezza immediatamente contestato dall’organo di polizia procedente, al fine di permettere l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo, qualora di proprietà del condannato, giusta la disciplina sul procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente.
LA DECISIONE
Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile in quanto la disciplina sul procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente e quello sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato, stabiliscono che solo la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, spetta al prefetto disporre, rispettivamente, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della revoca della patente di guida, ovvero quella della confisca del veicolo. Ed è pacifico al riguardo che, in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria la competenza del prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto fondato sostenere che la sentenza con la quale il giudice abbia omesso di disporre la trasmissione degli atti al prefetto per provvedere alla eventuale irrogazione delle indicate sanzioni amministrative accessorie, non sia ricorribile per cassazione per difetto di interesse. E ciò sia perché è discutibile che esista un vero e proprio obbligo del giudice a provvedere, ben potendo lo stesso prefetto domandare la trasmissione di quegli atti; sia e soprattutto perché in sede di esecuzione di una siffatta sentenza è il pubblico ministero può disporre quella trasmissione degli atti formulando una richiesta al giudice dell’esecuzione che deciderà.