Sentenza Giudice di Pace di Palermo n-. 2768/2918
LA VICENDA
Una automobilista, a seguito di controllo da parte dell’Autorità di polizia, veniva invitata a presentarsi agli uffici per esibire il certificato di assicurazione relativo al proprio veicolo, non rinvenuto nel momento in cui gli operatori della Polizia Municipale avevano effettuato l’accertamento. Decorso il termine per la presentazione, veniva redatto e notificato verbale di contravvenzione per violazione dell’art. 180 comma ottavo del codice della strada. La ricorrente proponeva opposizioneall’accertamento davanti al Giudice di Pace di Palermo, sostenendo l’illegittimità della sanzione per violazione dell’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in quanto la pubblica amministrazione avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il documento. L’art. 180 del codice della strada mira a verificare se il soggetto sottoposto a controllo e trovato privo di documenti relativi alla circolazione, ne sia stato solo momentaneamente sprovvisto o se, invece, detti documenti non esistano affatto.L’esistenza di copertura assicurativa ben può rilevarsi dalla consultazione di un pubblico registro cui le forze dell’ordine sono collegate telematicamente. Nel caso di specie, la pubblica amministrazione non ha dimostrato l’impossibilità di reperire attraverso i pubblici registri o, anche, attraverso gli altri sistemi telematici a disposizione della stessa, l’effettiva esistenza del documento richiesto.
Pertanto, in assenza di tali prove, veniva accolto il ricorso.