Multe: il giudice deve valutare il rispetto dei termini per la notifica

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La decorrenza dei 90 giorni per la notifica fissati dal codice della strada va individuata considerando il tempo necessario alla pubblica amministrazione per individuare il responsabile dell’infrazione

IL CASO

Una società ha proposto opposizione avverso l’ ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Firenze con la quale veniva respinto il ricorso avverso il verbale di accertamento della Polizia di Stato emesso a seguito della violazione dell’art. 142, ottavo comma del codice della strada. Nel ricorso la opponente contesta la legittimità della ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione, nullità del verbale perché notificato oltre i termini di legge nonché segnaletica inadeguata e altre motivazioni. Il Giudice adito con la sentenza numero 2150 del 17 luglio 2018, nell’accogliere il ricorso ha ribadito quanto già sentenziato dalla Corte di cassazione nella sentenza 2363/2005, e cioè che è il giudice che deve determinare il tempo che l’amministrazione necessita al fine di accertare l’infrazione e venire in possesso dei dati del trasgressore. Il verbale con il quale viene irrogata una sanzione per violazione del codice della strada, nel caso in cui non sia possibile la contestazione immediata, deve essere notificato al trasgressore nel termine massimo di novanta giorni dall’accertamento. Questo, però, non è sottoposto a termini predeterminati, il che, talvolta, pone dei problemi in ordine all’esatta individuazione della decorrenza iniziale del tempo concesso per la notifica. Nel caso de quo, il tempo trascorso tra la data dell’infrazione e la data della notifica non è stato reputato congruo in relazione al fatto che la violazione era avvenuta l’11 novembre 2016 mentre la prima notifica del verbale era avvenuta alla sede della società il 28 novembre 2016 ma in data 1° febbraio 2017 il plico era stato restituito con esito “destinatario irreperibile/sconosciuto”. Il verbale era stato restituito alle Poste, per la successiva notifica, il 27 aprile 2017 con effettiva notifica il 12 maggio 2017. Il Giudice di Pace ha ritenuto che in assenza di prove adeguate da parte della pubblica amministrazione circa la correttezza del procedimento di notifica del verbale è proprio obbligo determinare il tempo ragionevolmente necessario per giungere all’individuazione del responsabile dell’infrazione.

 

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