Grazie alla puntuali e professionali interlocuzioni con Gaetano Alborino, (Amico mio, nonchè studioso di diritto ambientale sopraffino), arricchisco la platea delle mie conoscenze in materia di sanzioni amministrative in materia edilizia e –per chi abbia interesse- divulgo le connesse informazioni.
L’argomento è particolarmente interessante per quei casi in cui, rispetto al medesimo immobile, penda il sequestro penale e le sanzioni amministrative connesse all’inottemperanza dell’ordine di demolizione. Insomma, quanto pesa la pendenza della misura cautelare penale rispetto alla colpa del destinatario dell’ordine di demolizione che non abbia ottemperato, proprio perché coesiste anche un procedimento penale?
A fare chiarezza sulla questione è interessante vedere come in primo grado, il TAR marchigiano ha esitato negativamente un ricorso sostanzialmente fondato sulla non ascriviibilità della colpa per l’inottemperanza, mente, in fase di appello, il Consiglio di Stato è arrivato alla soluzione opposta.
Sul primo grado basti sapere che, TAR Marche, Sezione Prima, Sentenza 18 ottobre 2016, nr. 566, trattando l’impugnativa dell’atto con il quale un’Amministrazione comunale aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria per non avere (il suo destinatario) provveduto ad ottemperare al contenuto dell’ordinanza di riduzione in pristino delle opere abusive (ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001), rigetta il ricorso con le seguenti motivazioni: ”… la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, del citato DPR n. 380/2001 è conseguenza della constatata inottemperanza all’ingiunzione di demolizione….” Non è quindi una valida giustificazione per invocare l’impossibilità ad ottemperare all’ordine il fatto che l’immobile sia gravato anche da sequestro penale, in quanto ben il proprietario può chiedere il dissequestro, specie se la richiesta sia fondata sull’intento di procedere al ripristino dello stato dei luoghi (“emerge dagli atti, … che le istanze di dissequestro proposte dall’interessata all’autorità giudiziaria penale, in uno all’istanza di accesso all’immobile .., da essa invocate a sostegno della dedotta impossibilità di dare esecuzione alla demolizione, sono state precedenti alla citata ordinanza …comunque, sono state presentate per ragioni del tutto diverse dall’intento di provvedere alla riduzione in pristino… Nei circa tre anni successivi all’emanazione di tale ordine di demolizione, invece, non risulta che la ricorrente si sia in alcun modo attivata”).
Sempre sul punto, in secondo grado, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 17 maggio 2017, nr. 2337, capovolge la predetta decisione e stabilisce che: “le misure contemplate dall’art. 31, commi 3 e 4-bis, del d.P.R. n.380 del 2001, rivestono carattere chiaramente sanzionatorio e, come tali, esigono, per la loro valida applicazione, l’ascrivibilità dell’inottemperanza alla colpa del destinatario dell’ingiunzione rimasta ineseguita, in ossequio ai canoni generali ai quali deve obbedire ogni ipotesi di responsabilità. Sennonchè, nella situazione considerata, non è dato ravvisare alcun profilo di rimproverabilità nella condotta (necessariamente) inerte del destinatario dell’ordine di demolizione, al quale resta, infatti, preclusa l’esecuzione del comando da un altro provvedimento giudiziario che gli ha sottratto la disponibilità giuridica e fattuale del bene. Come si vede, quindi, l’irrogazione di una sanzione (chè di questo si tratta) per una condotta che non può in alcun modo essere soggettivamente ascritta alla colpa del soggetto colpito dalla sanzione stessa, non può che essere giudicata illegittima per il difetto del necessario elemento psicologico della violazione… Merita evidenziarsi che l’assunto, qui propugnato, che il destinatario dell’ordine di demolizione non possa considerarsi giuridicamente onerato di richiedere il dissequestro per poter demolire non implica affatto né che ciò gli sia precluso (potrebbe, infatti, avervi interesse, per esempio per azzerare la situazione di abusivismo e poter così richiedere ex novo un titolo edilizio urbanisticamente conforme per riprendere l’attività edificatoria secundum legem); né che il dissequestro non possa essere richiesto all’Autorità giudiziaria penale da parte di chiunque altro vi abbia interesse: ossia, in primis, dalla stessa Amministrazione che abbia ingiunto (prima del sequestro, secondo la tesi qui condivisa) o che intenda ingiungere (non appena venuto meno il sequestro) la demolizione, con l’effetto di far ripartire prima possibile il decorso del termine per demolire e di far produrre, in difetto, le ulteriori conseguenze (acquisitive) che la legge riconnette all’inutile decorso di detto termine; ma anche, nei congrui casi, ai soggetti pubblici e privati controinteressati al mantenimento dell’opera edilizia abusiva, che abbiano comunanza di intenti e di interessi con l’Amministrazione procedente. Infatti, il venir meno del sequestro – da chiunque provocato o indotto, e anche se spontaneamente disposto dall’Autorità giudiziaria procedente – consente ex se all’Amministrazione di ingiungere, o di reiterare, la demolizione; ovvero produce, parimenti in via automatica, l’effetto di far cessare la causa di sospensione (o interruzione) del decorso del termine entro cui deve essere eseguita la demolizione, con ogni ulteriore conseguenza di legge in difetto. Sicché, come ognun vede, si riduce a una mera petizione di principio – non suffragata, però, da adeguati indici normativi a suo supporto – l’assunto che il sistema non possa prescindere dall’onerare il proprietario di richiedere, contra se, il dissequestro al fine di demolire, e che perciò tale onere sia necessariamente insito nel sistema stesso”.
Gli uffici comunali dovranno opportunamente riflettere sulla coesistenza di queste misure, ai fini dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie.