GETTO PERICOLOSO DI COSE.DEPURTAMENTO E IMBRATTAMENTO. CASSAZIONE PENALE SENTENZA N°19968 DEL 27/04/2017

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Due donne condannate, per aver rovesciato alcuni cassonetti della spazzatura in strada durante una manifestazione di protesta, propongono ricorso in Cassazione sostenendo che le dichiarazioni dei testimoni sarebbero carenti e non ci sarebbero prove a sufficienza nemmeno per definire quali siano le condotte ascrivibili alle imputate. Inoltre il Comune non avrebbe sporto alcuna denuncia.

Diverso il parere dei giudici, che ricordano che le due imputate “furono video-riprese, insieme con altre persone, nell’atto di spingere e spostare materialmente (la P. e la B.) e quindi rovesciare (la B.) i cassonetti”. Tanto basta per ottenere una ricostruzione lineare e coerente dei fatti che conduca all’attestazione della loro piena e consapevole responsabilità.

Infine, sarebbe irrilevante ai fini della procedibilità del reato di cui all’art. 674, cod. pen., che il Comune non abbia sporto denuncia. L’ente, quale rappresentanza della collettività locale, non è certo il titolare del bene/interesse  protetto dalla norma (l’incolumità delle persone) e non si può trarre dal suo comportamento alcuna decisiva conseguenza in ordine alla materiale sussistenza del reato.

40_ CASS 19968 DEL 27 04 17 Getto pericoloso di cose depurtamento e imbrattamento

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