I Giudici della seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n . 5149 del 21 febbraio 2019 hanno affermato che per la riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni del codice della strada i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo.
LA VICENDA
Un cittadino ricorre ponendo una questione di nullità della notifica dell’ordinanza ingiunzione ritenendo che ai Comuni è preclusa la possibilità di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al R.D. 639/1910. La parte ricorrente opera una articolata e complessa ricostruzione della problematica richiamando vari decreti e leggi
LA DECISIONE
Gli Ermellini rigettano il ricorso. La questione di diritto sulle doglianza poste non è nuova ed è stata già affrontata con diverse pronunce, ove si è affermato che ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo essendo tale affidamento consentito dall’art. 4, comma 2 sexies, del decreto legge n. 209/2002, del quale non è intervenuta l’abrogazione pure inizialmente disposta dalla legge 106/2011 non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata. In conclusione del percorso ricostruttivo obiettivamente complicato, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata sulla legittimazione della società concessionaria ad utilizzare lo strumento previsto dal regio decreto n. 639/2010. I giudici pur apprezzando gli sforzi interpretativi della parte ricorrente non li ritiene idonei a sorreggerne una diversa conclusione ritenendo che, per effetto del meccanismo delle leggi citate in sede di ricorso, è rimasto in vigore il comma 2-sexies dell’art. 4 del decreto legge n. 209/2002 a norma del quale i comuni e i concessionari iscritti all’albo, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione. Pur in presenza del respingimento del ricorso per la indiscutibile complessità della ricostruzione normativa in materia e l’assenza di un intervento chiarificatore del giudice di legittimità al momento della proposizione del ricorso costituiscono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del giudizio.