La “malasorte” delle ordinanze dirigenziali messe alla firma del sindaco.

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L’ordinanza di demolizione di opere abusive rientra nella competenza del dirigente comunale ovvero, nei Comuni sprovvisti della qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi a seguito della devoluzione delle competenze gestionali del sindaco ai dirigenti del Comune, ex artt. 4 e 51 L. n. 142 del 1990 (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 15/03/2019, n. 1447).  Per effetto dell’introduzione della lettera f-bis) al comma 2 dell’articolo 6 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ad opera dell’articolo 2, comma 12, della L. 16 giugno 1998, n. 191, è stata attribuita, infatti, ai dirigenti comunali la competenza sui provvedimenti di demolizione, i quali rientrano, quindi, nella sfera di competenza del dirigente e, di conseguenza, deve ritenersi implicitamente abrogata ogni disposizione che faccia riferimento alla competenza del Sindaco in materia. Oggi la questione, sebbene normativamente definita nel rapporto tra gli articoli 50, 54 e 107 del TUEELL, ancora resta oggetto di dibattito….. non se ne capisce il motivo, ma il dibattito persiste.

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