Rimozione impianti pubblicitari e giurisdizione del giudice ordinario.
Con riguardo all’impugnazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 23, comma 13-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con i quali viene disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati su strada pubblica, perché tale ordine deriva direttamente, quale misura consequenziale, dall’accertamento della violazione e dall’irrogazione della prescritta sanzione pecuniaria, con riferimento al codice della strada. Pertanto il provvedimento del Comune che ne dispone la rimozione costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del suddetto art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e non un mezzo accordato all’Ente pubblico proprietario della strada per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con la conseguenza che l’atto deve essere conosciuto dal giudice ordinario, competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 23, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 15/05/2018, n. 5396).