Passo carrabile, titolo idoneo: autorizzazione stradale a cui si somma l’autorizzazione edilizia.
Pur essendo vero che il passo carraio deve essere autorizzato dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 285 del 1992, ciononostante, qualora esso comporti una immutatio loci– come nel caso di specie, in cui all’apertura di un varco si accompagna l’installazione di un cancello – deve essere altresì assentito anche dal punto di vista edilizio; tanto in ossequio non solo dei principi generali in materia di edilizia ma anche della chiara normativa di settore (art. 46, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992, regolamento attuativo del codice della strada), che prescrive testualmente che “la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall’ente proprietario nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente (T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 21/05/2018, n. 3298).