La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 15228 depositata il 17 aprile 2025, ha affermato un principio di rilievo in materia di violazioni al Codice della Strada, chiarendo che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici e tossicologici si configura anche in assenza della strumentazione immediatamente disponibile, qualora il conducente manifesti esplicitamente e senza indugio il proprio rifiuto all’invito formulato dagli organi di polizia. Il caso riguardava un conducente fermato alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica — alito vinoso, pupille dilatate, linguaggio sconnesso, equilibrio compromesso — il quale, pur non essendo coinvolto in un sinistro stradale, rifiutava immediatamente di sottoporsi ai controlli previsti dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. Il rifiuto, manifestato prima ancora che fosse predisposto l’intervento della pattuglia munita di etilometro e precursore, ha reso superfluo qualsiasi ulteriore adempimento operativo da parte degli agenti, determinando la piena configurabilità del reato.
Il ricorso dell’imputato, articolato su più motivi, è stato integralmente rigettato. La difesa aveva sostenuto, tra le altre cose, che l’assenza immediata della strumentazione tecnica rendesse illegittima la contestazione del reato di rifiuto, che il soggetto non si era rifiutato di sottoporsi all’etilometro ma solo all’invito a recarsi in ospedale, e che il comportamento era motivato da ragioni soggettive (paura degli aghi e del contagio da COVID-19). La Suprema Corte ha ritenuto tali censure infondate, ribadendo che l’art. 186, commi 3 e 4, prevede accertamenti preliminari anche tramite strumenti portatili, e che l’invito a sottoporsi ai test sul posto — se rifiutato in modo chiaro — consente la piena applicazione del comma 7, senza necessità di ulteriori azioni da parte della polizia. Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che il rifiuto espresso prima dell’attivazione di qualsiasi strumentazione integra di per sé la fattispecie penale.
Quanto al trattamento sanzionatorio, i giudici di legittimità hanno confermato la correttezza della decisione di merito, che aveva negato le attenuanti generiche valorizzando la pericolosità della condotta — tra cui l’invasione della corsia opposta di marcia prima del fermo — e i precedenti specifici dell’imputato. In tema di lavoro di pubblica utilità, la Corte ha riaffermato che, sebbene tale misura sia astrattamente prevista dall’art. 186, comma 9-bis, la sua concessione resta subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, fondata sui criteri dell’art. 133 c.p. Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva correttamente motivato il diniego, evidenziando l’assenza di elementi che potessero supportare una prognosi favorevole sulla funzione rieducativa della sanzione sostitutiva, anche alla luce di un precedente penale specifico risalente al 2015.
La sentenza n. 15228/2025 si inserisce con coerenza nell’orientamento giurisprudenziale volto a garantire l’effettività delle norme di prevenzione stradale, valorizzando il principio di collaborazione del conducente con gli organi accertatori. La decisione ribadisce che la condotta di rifiuto costituisce un comportamento penalmente rilevante, anche in assenza di incidente e persino quando non vi sia ancora materiale disponibilità della strumentazione, purché l’invito sia stato formulato e il rifiuto reso in maniera esplicita. In tal modo, la Cassazione rafforza l’efficaciadissuasiva delle disposizioni sul contrasto alla guida in stato di alterazione, sottolineando che ogni forma di sottrazione agli accertamenti costituisce una violazione grave e insuscettibile di giustificazione postuma.



