Gaetano Alborino
La nozione di scarico idrico
L’articolo 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. n. 152/06 definisce scarico «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione».
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e consolidato, ha chiarito che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. ff) del d.lgs. 152/2006, per “scarico” deve intendersi «qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’articolo 114» (Corte di Cassazione, Sez. III, 22 febbraio 2012, n. 11419).
La disciplina delle acque di cui alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, è applicabile, pertanto, in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile. In tutti gli altri casi – nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore – si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.
L’elemento qualificante di uno scarico è offerto dall’esistenza di un collegamento ininterrotto tra il luogo della produzione del refluo e il corpo ricettore che non richiede la presenza di una condotta in senso tecnico essendo sufficiente, al fine dell’applicabilità della disciplina sugli scarichi, la stabilità del collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale (Corte di Cassazione, Sez. III, 5 dicembre 2022, n. 45900).
La definizione di acque reflue nel Testo Unico dell’Ambiente
L’articolo 74 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico dell’Ambiente) definisce tre tipologie di acque reflue:
- acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche (comma 1, lett. g);
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (comma 1, lett. h);
- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (comma 1, lett. i).
La distinzione tra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali è dirimente non solo per l’aspetto autorizzatorio, ma soprattutto, per quello sanzionatorio, poiché solo uno scarico di acque reflue industriali non autorizzato potrà configurare il reato, sanzionato dall’articolo 137 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
La disciplina autorizzatoria
L’articolo 124, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, enuncia il principio generale, per cui: «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati».
Secondo una rigorosa esegesi, la disposizione in esame esprime un principio generale che esclude possibili deroghe o taciti rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi, e ciò anche in considerazione dei valori e degli interessi coinvolti.
L’articolo 124 del d.lgs. 152/06 prevede la necessaria, preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi, indicando anche la procedura per il suo rilascio, e tale titolo abilitativo non può essere sostituito da equipollenti, quali i pareri o nulla osta dei servizi comunali, che rivestono natura meramente interna al provvedimento, né può essere assorbito implicitamente all’interno di una S.C.I.A.
Come si desume dalla lettura degli articoli 124 e 125 d.lgs. 152/06, il rilascio del titolo abilitativo presuppone una serie di adempimenti. Si pensi alla necessità dell’indicazione delle caratteristiche, anche tecniche, dello scarico e della sua destinazione finale (articolo 125, comma 1); alla possibilità di stabilire prescrizioni e limiti per particolari tipologie di scarico in presenza di determinate condizioni (articolo 124, comma 8), ovvero in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato (articolo 124, comma 10); alla necessità del versamento della somma di cui all’articolo 124, comma 11, nonché alle verifiche che caratterizzano lo specifico procedimento amministrativo, sicché non può ritenersi sostituibile da altri atti o provvedimenti rilasciati per finalità diverse ed all’esito di procedure stabilite da altre disposizioni normative.
A maggior ragione, non assumono alcuna validità taciti assensi o illegittime prassi eventualmente applicate dalle amministrazioni competenti.
Scopo dell’autorizzazione è, infatti, quello di consentire una preventiva verifica della rispondenza di un’attività, potenzialmente pericolosa per l’ambiente, a quanto stabilito dalla legge.
Recentemente, il Consiglio di Stato, Sezione V, 16 dicembre 2022, n. 11033, scrutinando un caso attinente proprio ai profili autorizzatori di uno scarico idrico, ha ulteriormente precisato:
«L’autorizzazione agli scarichi idrici deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l’acquisizione tacita dell’assenso».
Ciò si ricava, peraltro, dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la citata disposizione di cui all’articolo 124 esprime un livello minimo inderogabile di tutela in materia ambientale (Corte Cost., 18 luglio 2014, n. 209) con il precipuo scopo “di verificare periodicamente la presenza delle condizioni individuate come necessarie per la concessione dell’autorizzazione allo scarico idrico richiesto, al fine di assicurare forme di protezione ambientali adeguate” (Corte Cost., 31 maggio 2012, n. 133. Si veda sul medesimo punto anche Corte Cost., 1° luglio 2010, n. 234).
Ne consegueche l’apertura o, comunque, l’effettuazione di uno scarico richiede il necessario preventivo rilascio di una formale, espressa autorizzazione, rilasciata dalle competenti autorità sulla base dei criteri e nelle forme indicate dalla legge e non ammette equipollenti.
La disciplina sanzionatoria
Dirimente ai fini sanzionatori, amministrativi o penali, per la omessa autorizzazione allo scarico idrico, è la natura giuridica dell’acqua reflua prodotta.
Se quest’ultima assume la connotazione di acqua reflua industriale, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 152/2006, la condotta violata assume sempre un rilievo penale, ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, per cui:
«Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro».
Se trattasi, invece, di acqua reflua domestica, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 152/2006, ovvero di acqua reflua urbana, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 152/2006, la condotta violata assume un rilievo tutto amministrativo, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, per cui:
«Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell’ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro».



