Revisione della patente ex art.128 cds e motivazione.

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Secondo T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 08-02-2018, n. 834, è illegittimo per difetto di motivazione, il provvedimento con il quale l’Ufficio della Motorizzazione civile ha disposto, nei confronti di un soggetto, ai sensi dell’art. 128 del Codice della Strada, la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, motivato con esclusivo riferimento al fatto che l’interessato, alla guida della propria autovettura, ha omesso di concedere la precedenza ad un motociclo proveniente dall’opposta corsia di marcia, nel caso in cui sia stata omessa la indicazione delle ragioni alla stregua delle quali tale evento, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implichi altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell’interessato. Il provvedimento di cui all’articolo 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 presuppone l’esistenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici – psichici prescritti o della sua idoneità tecnica. La misura non costituisce una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma è funzionale rispetto alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale (Consiglio di Stato, VI, 18 marzo 2011, n. 1669). La revisione della patente di guida può quindi legittimamente basarsi su qualunque episodio dal quale emerga un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psico – fisica o tecnica (T.a.r. Lazio Roma, sez. III, 18 gennaio 2011, n. 387); non rilevano poi l’addebitabilità dell’incidente all’interessato e/o possibili profili di colpa riferibili ad altri soggetti coinvolti. Sempre secondo la giurisprudenza nelle ipotesi in cui il “dubbio” sulla permanenza dei requisiti non sia connesso ad una violazione di norme sulla circolazione stradale: a “l’Amministrazione che dispone la revisione della patente non può … ragionevolmente prescindere da un’autonoma valutazione delle circostanze fattuali, così come emergenti dagli atti, al fine di esternare la sussistenza del “dubbio” predetto (Consiglio di Stato, IV, 2 settembre 2011 n. 4962); b “In tal senso, il “dubbio” dell’Amministrazione sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o dell’idoneità tecnica deve essere costituito dal riscontro di fatti determinati, della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che, in relazione a tali fatti, connette il comportamento del titolare della patente di guida alle conseguenze dei fatti medesimi, con la conseguenza che la motivazione del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 128 deve – per l’appunto – riflettere il riscontro e l’esplicitazione di “fatti determinati”, presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette i fatti stessi, in termini di conseguenze illecite, al comportamento del titolare della patente di guida.” (Consiglio di Stato, VI, 25 maggio 2010 n. 3276; IV, 2 settembre 2011 n. 4962).

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