REATO DI DANNEGGIAMENTO PER SVERSAMENTO INQUINANTE: QUANDO E’ PUNIBILE?

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Ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. rileva anche il dolo eventuale che si configura quando l’agente si sia rappresentato, come probabile o possibile, anche un evento diverso da quello voluto e, ciò nonostante, abbia agito ugualmente accettando il rischio del suo verificarsi: pertanto, nel caso di specie è stata confermata la condanna per il delitto di danneggiamento aggravato in relazione allo sversamento inquinante nel fiume Tevere di residui della lavorazione aziendale ricollegato alle attività di pulitura degli impianti a conclusione del ciclo produttivo. Detto reato, di evidente natura dolosa per effetto della consapevolezza dell’agente circa l’assenza di autorizzazione amministrativa, costituisce l’antefatto giuridico da cui è stato desunto in termini di consequenzialità logica la previsione che allo sversamento potessero ricollegarsi effetti nocivi per l’attiguo corso d’acqua in considerazione della natura delle sostanze smaltite (etanolo) e la correlata accettazione del rischio.

64_ CASS N 28360 DEL 19 05 17 Reato di danneggiamento per sversamento inquinante

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