Sinistro stradale con conseguenti lesioni personali colpose: nella specie, il conducente di un veicolo ha causato lesioni personali gravi ad un pedone, a seguito di perdita di controllo dell’autoveicolo e conseguente investimento.
Interviene l’organo di polizia stradale che procede ai rilievi tecnici del sinistro e alla conseguente denuncia del conducente del veicolo per lesioni personali stradali.
In sede processuale penale, viene acquisito agli atti il rapporto di servizio della Polizia Municipale, in quanto atto irripetibile di constatazione delle violazioni alle norme del codice della strada.
Sulla base di tale rapporto, contenente, tra l’altro, le dichiarazioni della persona offesa, le dichiarazioni spontaneamente rese dal conducente dell’autoveicolo investitore nell’immediatezza e la documentazione prodotta dal P.M. ed acquisita al fascicolo, tra cui il rapporto di servizio della Polizia Municipale, il giudice ha ritenuto, appunto, che, nell’occorso, il conducente dell’autoveicolo avesse perso il controllo del proprio mezzo, per mancata risposta del freno di servizio, come dal medesimo affermato nella immediatezza agli organi accertatori, andando a
sbattere contro un albero e contestualmente investendo una persona che si trovava nei pressi di esso, sul marciapiedi.
Da qui la condanna del conducente dell’autoveicolo per il reato di lesioni personali stradali.
La Corte di Cassazione Penale sez. IV con sentenza n. 4220 del 30 gennaio 2017, precisa che sono atti irripetibili, ai sensi dell’articolo 354, codice procedura penale, quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, così che, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti.
Inoltre, i verbali di sopralluogo e di osservazione, con le riprese fotografiche connesse, in quanto riproducenti fatti e persone individuati in situazioni soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 431, lett. b), codice procedura penale, l’irripetibilità derivando dall’impossibilità di riprodurre al dibattimento la situazione percepita e rappresentata in un determinato contesto temporale, spaziale e modale non rinnovabile, la quale verrebbe altrimenti dispersa ai fini probatori.
Quanto al concetto di irripetibilità, si è anche successivamente precisato che esso deve ritenersi coincidente con quello di impossibilità materiale e ontologica di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come si verifica, ad esempio, con riguardo ad atti quali le perquisizioni, i sequestri, le intercettazioni di comunicazioni, le rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone.