Raccolta rifiuti in autostrada.
In materia di rifiuti, nell’ambito delle aree autostradali e delle relative pertinenze, l’attività di raccolta e di gestione dei rifiuti compete al concessionario dell’autostrada, il quale, in base all’art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è tenuto ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto di rifiuti fino alla discarica. Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve ritenersi esclusa la competenza dei Comuni che sono, pertanto, privi di qualsivoglia potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non essendo tale potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio (Cass. civ. Sez. V Ord., 18/01/2019, n. 1341).
Altro punto a favore di società autostrade… a dispetto del tentativo (logico e sano, ad avviso di chi scrive) del Comune di assoggettare a tributo la concessionaria, magari per la raccolta effettuata nelle aree di servizio dell’autostrada, ricadente nel proprio territorio. 0ffffffffff