Proventi delle sanzioni stradali e vincoli di imputazione al FCDE. Deliberazione Sezione Autonomie 1-2019.

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La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha chiesto alla Sezione Autonomie di dirimere la seguente questione di massima: “se, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità secondo le previsioni di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, da versare a favore dell’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno”.

In proposito la Sezione autonomie (DELIBERAZIONE N. 1/SEZAUT/2019/QMIG) con deliberazione depositata il 9 gennaio 2019, ha sancito che:

“Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.” .

Interessante il processo argomentativo della delibera che chiarisce come “… tali entrate sono accertate con la notifica del verbale di contravvenzione e da quel momento l’importo della sanzione diviene esigibile, mentre in un arco temporale successivo vanno a collocarsi gli eventi relativi all’effettivo introito, ivi compreso l’esito di un eventuale contenzioso. In funzione di tale criterio di imputazione al bilancio, entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando l’accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull’intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza. E’ altresì evidente che il riparto fatto sulla base dei soli accertamenti è soggetto a successivi ricalcoli e compensazioni proprio in funzione delle vicende posteriori alla fase dell’accertamento, in quanto l’ente accertatore rimane il soggetto di riferimento degli ulteriori rapporti giuridici che dovessero insorgere, ad esempio, in sede contenziosa. Dall’interpretazione del complesso normativo sopra richiamato, pertanto, consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell’accantonamento in bilancio del FCDE”.

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