Comandante buon giorno. Sono una operatrice della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo avrei bisogno del suo aiuto. L’ufficio SUAP mi segnala che un esercizio di vicinato NON alimentare di commercio all’ingrosso e al dettaglio.
Durante l’ispezione ho accertato che l’attività di commercio all’ingrosso era n atto.
Alla luce anche della risoluzione n. 398620 del 26.09.17 ha precisato che è sufficiente la presentazione unica alla CCIAA competente.
La sanzione da applicare? Oppure dovrò segnalare alla CCIAA?
grazie sin da ora per i preziosi consigli che potrà darmi.
Agente O. C. Polizia Locale di S. G. R. (FG)
Risposta
Si premette che la legge regionale della Puglia n. 24/2015, aggiornata dalla successiva legge regionale n. 12/2018, all’art 21 ha stabilito che l’attività di commercio all’ingrosso è soggetta al solo possesso del requisito morale (o di onorabilità) di cui all’art 71, comma 1 del D. Lgs. 59/2010 (decreto Bolkestein) e, pertanto, l’operatore dovrà solo comunicare alla Camera di commercio l’attività che intende svolgere.
Nel caso posto, riteniamo che l’attività può essere esercitata a seguito di presentazione di comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio.
Per conseguenza, la mancata presentazione della citata comunicazione configura l’esercizio dell’attività abusiva e, per conseguenza, dovrà essere sanzionata dall’agente accertatore.
Ovviamente, la sanzione da applicare varia secondo la previsione della rispettiva normativa regionale.
Ricordo, ancora, che qualora l’attività dovesse essere effettuata in una struttura con superficie totale superiore a mq 400 (superfice comprensiva oltre che dell’aria di vendita anche degli uffici, depositi, servizi, locali per il personale etc.) il titolare dovrà essere in possesso anche del Certificato prevenzione incendi secondo quanto disposto dal D. P. R. 151/11 – Allegato 1, punto 69.
L’attività priva del CPI è punita con comunicazione notizia di reato per violazione del D. Lgs. 97/2017, art. 20, con arresto fino a 1 anno o ammenda da € 258,00 a € 2.582,00-
Nel caso in cui venisse eseguita anche la manipolazione, produzione e/o vendita di prodotti alimentari, dovrebbe essere presentata anche la scia o registrazione sanitaria al Suap del comune.
La mancanza della scia sanitaria è sanzionata dal D lgs. 193/2007, art. 6, comma 3, con la sanzione pecuniaria da € 1.500,00 a € 9.000,00 con p.m.r. di € 3.000,00.
Copia del verbale viene trasmessa al Suap per la sospensione dell’attività, fino alla presentazione della SCIA.



