Il veicolo sequestrato grandemente vandalizzato ed inservibile rende il custode condannabile per il reato di cui all’Art. 335 c.p.
Con sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, del 29/04/2025, n. 16340 viene trattato il caso un custode giudiziario, condannato ex art. 335 cod. pen., per un caso di “distruzione” veicolo sottoposto a sequestro che, nel caso di specie era solo “vandalizzato ed in pessime condizioni”.
Secondo la corte di Appello, confermata dalla Suprema Corte con la sentenza in epigrafe, essendo il bene diventato “inservibile”, sussistono le condizioni per ritenerlo distrutto, ergo punibile il custode.
La disciplina penalistica posta a tutela della conservazione di cose sottoposte a sequestro prevede una netta distinzione tra le condotte di danneggiamento e quelle di distruzione. In particolare, l’art. 334 cod. pen. sanziona la condotta dolosa commessa da chiunque “sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora” beni sottoposti a sequestro, mentre l’art. 335cod. pen. punisce la meno grave condotta colposa riferita alla sola “distruzione o dispersione” dei suddetti beni. Le previsioni sanzionatorie dedicate alla custodia dei beni, pertanto, operano una chiara differenziazione tra il danneggiamento e la distruzione dei beni, limitando la responsabilità colposa alla sola più grave condotta di distruzione.
A fronte della chiara distinzione normativa, la Corte di appello, con motivazione in fatto immune da censure, ha ritenuto che nel caso di specie il danneggiamento dell’autovettura fosse tale da rendere inservibile il bene, in tal modo essendosi realizza una condotta equiparabile a quella di distruzione. Si tratta di una soluzione conferme al principio secondo cui, in tema di violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, la distruzione di uno o più componenti dell’autovettura sottoposta a sequestro configura danneggiamento o deterioramento, non già distruzione di essa, a meno che non si tratti di un componente costitutivo essenziale la cui distruzione implica che la cosa complessa, che residua a seguito della distruzione parziale, risulta modificata al punto da non potersi più definire autovettura (Sez.6, n. 26699 del 7/4/2003, Lanza, Rv. 225619). La Corte di appello, valutato nel merito le condizioni in cui l’autovettura è stata rinvenuta e ritenendo che la stessa fosse stata resa del tutto inservibile, ha ritenuto che i danni arrecati al bene ne hanno determinato la sostanziale distruzione dello stesso.
Art. 335. Cp. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.


