QUESITO
Il responsabile del personale del mio comune sostiene che si può finanziare l’indennità di turno per il personale di Polizia Municipale con una quota dei proventi delle sanzioni stradali; sostiene questo in forza della delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n°104/2010 secondo cui: “L’interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni”. é vero?
RISPOSTA
È opportuno, tuttavia, non prendere queste parole come “oro colato” poiché anche altre sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sono entrate sull’argomento ed hanno detto cose più precise. In primo luogo, non va dimenticato che L’ARAN ha sempre evidenziato che le risorse per il finanziamento dell’indennità di turno e di reperibilità, di cui agli artt. 22 e 23 del CCNL del 14.9.2000, o dei compensi per lavoro notturno, festivo e festivo notturno, di cui all’art.24 del CCNL del 14.9.2000, devono essere rinvenute in quelle generali, già disponibili, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, di cui all’art. 15 del CCNL.
La sezione Lombardia del Giudice Contabile, con deliberazione n° 273/2013, dopo un completo percorso argomentativo ha sancito che: “In linea generale, il Collegio non ritiene che il comma 4 lett. b) possa condurre al finanziamento del personale di vigilanza mediante corresponsione dell’indennità di turno ex art. 22 del CCNL (14 settembre 2000), poiché la norma si riferisce testualmente al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale… non sembra ragionevole finanziare con tali proventi voci retributive o indennitarie in favore di dipendenti a tempo indeterminato che potrebbero rivestire carattere ricorrente … la natura straordinaria dell’entrata, ex se inidonea ad assicurare flussi costanti nel tempo, osta alla destinazione a spese correnti di carattere ripetitivo, al fine di garantire la stabilità degli equilibri finanziari in ossequio a criteri di prudente e sana gestione”. In buona sostanza La turnazione finanziabile ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada ricomprende un ambito limitato al servizio notturno e un oggetto specifico teso a prevenire le violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. Altro non si può fare, almeno sul piano della “turnazione”.
Pino Napolitano
P.AsSiamo