Quesito: Rinnovo licenze tulps.

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Comandante buongiorno, volevo porvi una domanda.

Uno stabilimento balneare munito di scia che non ha però fatto la comunicazione annuale di riattivazione dell’attività a che sanzioni soggiace? Articolo 9 tulps combinato articolo 17bis tulps quindi sanzione 516-3.098?

Grazie per l’attenzione.

  1. S. F. Ufficiale della P. M. di E. (NA)

Risposta

Se il titolare dello stabilimento balneare è in possesso della licenza art. 86 Tulps ovvero di una scia in sostituzione di tale licenza non deve presentare o fare alcuna comunicazione di rinnovo attività.

Invero, l’art. 13 del Tulps dispone che le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni se la legge non dispone diversamente; come ad esempio l’art. 42 tulps stabilisce che per la licenza per il porto di pistola, rilasciata dal Prefetto, o la licenza per il porto di armi lunghe (fucile per la caccia), rilasciata dal Questore, hanno validità di un anno.

Invece l’art. 11, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Tulps ha disposto che le autorizzazioni di polizia del titolo III del Tulps, cioè dall’art. 68 all’art. 132, sono permanenti e non sono soggette ad alcun rinnovo.

Ciò detto, poiché come abbiamo innanzi detto l’esercizio balneare è soggetto all’autorizzazione ex art. 86 Tulps, il titolare del pubblico esercizio non dovrà presentare alcuna comunicazione di rinnovo o prosecuzione attività e, pertanto, non sarà soggetto ad alcuna sanzione.

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