Quesito: Esecuzione ordinanza di cessazione attività e chiusura – Procedimento

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Domanda

Gentilissimo Com. te, scusatemi del disturbo ma gradirei un suo parere e indirizzo sul seguente quesito:

Ordinanza di sgombero campo sportivo comunale emanata dal Responsabile UTC…
Premesso che la revoca, in un primo momento, è stata impugnata innanzi al Tar Campania, ma la società che aveva il contratto recesso dal comune, ha rinunciato alla sospensiva, quindi la revoca tecnicamente è esecutiva;

Quindi su disposizione dell’ente la mia domanda è questa: si deve dare esecuzione all’ordinanza ?

È di competenza della polizia municipale? Se la società non lascia la struttura comunale, si deve usare la forza? Sinceramente non ci è mai accaduta ne sentita per altri casi tale problematica.

In attesa della risposta, si ringrazia anticipatamente.

Lgt. M. C. della P.M. del Comune di L. (CE)

Risposta

In ordine alla questione posta, in primo luogo, si evidenzia che deve essere sempre data esecuzione alle ordinanze una volta notificate sia a tutti i destinatari.

E’ di tutta evidenza che se il provvedimento dirigenziale è stato notificato alla Polizia Municipale ed è stata incaricata del controllo sul rispetto dell’ordinanza e, in caso di inerzia, della esecuzione forzata, tale Polizia Locale dovrà attivare tutti i suoi poteri per dare esecuzione, anche coattivamente, al dispositivo.

Per quanto esposto nel quesito, atteso che il legale rappresentante della società che ha in gestione il locale campo sportivo non ha ottemperato all’ordine dato dall’autorità preposta (in questo caso il Dirigente/Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale), la Polizia Municipale dovrà provvedere a dare esecuzione anche in modo coattivo.

A tal proposito, ci soccorre la legge 241/90, che all’art 21-ter stabilisce le modalità per la corretta esecutorietà del provvedimento costitutivo di obblighi.

Nel nostro caso, in primis si dovrà effettuare un sopralluogo sul plesso sportivo e, una volta preso atto che il rappresentante della società non ha dato esecuzione all’ordinanza comunale, gli Agenti accertatori dovranno redigere verbale di tale i inottemperanza e procedere, con lo stesso verbale, a diffidare l’interessato ad adempiere all’ordine, assegnando allo stesso un termine breve, salvo casi di emergenza e necessità (ma non si ritiene che sia questo il caso).

Copia del verbale di inottemperanza e diffida, sottoscritta dagli Agenti e dal Rappresentante della società, dovrà essere consegnata allo stesso responsabile ed al Comando.

Allo scadere del termine fissato, se il responsabile non dovesse ottemperare alla chiusura, si procederà alla esecuzione coattiva provvedendo all’allontanamento del responsabile e del personale della società.

Nel caso in cui la società avesse anche un ufficio nella struttura del campo sportivo, si dovrà procedere allo sgombero dei locali e, in ultima analisi, anche alla apposizione di un sigillo.

Attenzione, in questo caso non trattasi di sequestro amministrativo ma solo di esecuzione forzata della ordinanza in esame.

Si richiama, infine, l’attenzione del lettore sul “termine breve” indicato per la diffida ad adempiere all’ordinanza.

I tre giorni indicati, poichè non sono rinvenibili in alcuna disposizione, sono stati desunti dall’art. 5, comma 2, del Tulps ove è stabilito che “qualora gli interessati non ottemperino (ai provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza).sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvo i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d’ufficio.”

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