Comincia a stratificarsi la giurisprudenza (amministrativa, per ambito di giurisdizione per materie) in tema di sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive.

2
121

Comincia a stratificarsi la giurisprudenza (amministrativa, per ambito di giurisdizione per materie) in tema di sanzioni pecuniarie per inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie abusive.

Come precisato da T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 18/09/2024, n. 951, sulla scia del TAR Campania (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3.4.2023, n. 2090). ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, dalla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione consegue, oltre all’acquisizione delle opere e dell’area di sedime, l’applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria d’importo complessivo tra Euro 2.000 e Euro 20.000,00. In caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del T.U. dell’edilizia, e cioè quelli ricadenti in zona gravata da vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004 o da vincolo idrogeologico elevato o molto elevato, la sanzione è sempre irrogata, sulla base della stessa disposizione di legge, nella misura massima di Euro 20.000.

Pubblicità

2 Commenti

  1. Buongiorno,
    ho letto attentamente l’articolo che tratta della sanzione amministrativa pecuniaria inerente abusi edilizi perpetrati su suolo privato, ex art. 31, c. 4-bis TUE. Questo successivamente alla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi previa acquisizione gratuita al patrimonio del Comune. Pertanto, chiedo se la stessa sanzione possa applicarsi nei casi di cui all’art. 35 del TUE, allorché si accerti sul sedime demaniale la presenza di manufatti edilizi abusivi. Ovviamente al mancato ripristino dello stato dei luoghi non consegue acquisizione da parte del Comune, posto che il terreno è demaniale (Demanio Idrico). Se la risposta è si, in quale misura si applica, ovvero la massima 20.000,00 €? Il provvedimento che la prevede qual’è (Ordinanza – Ingiunzione) e a chi si può fare ricorso?
    Grazie per l’attenzione e vogliate gradire i miei sentiti cordiali saluti

    • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 è applicabile solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e non è estendibile analogicamente alla diversa ipotesi

      L’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui prevede che l’ordine di demolizione, nel caso di interventi abusivi eseguiti su suoli del demanio o del patrimonio dello stato, debba essere rivolto al “responsabile” dell’abuso, deve essere letto come norma che ricomprende non solo i soggetti a cui è addebitabile la realizzazione dell’opera sine titulo, ma anche coloro che, non rimuovendola, contribuiscono di fatto a farla indebitamente permanere sul suolo pubblico(T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 14/10/2025, n. 6730). La disciplina di cui all’art. 35, D.P.R. n. 380 del 2001 è differente rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 e non prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la propria giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. A ciò consegue, fra l’altro, che la norma non lascia all’ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità del permesso di costruire su suoli demaniali, che impone di ordinarne la demolizione a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 27/05/2024, n. 1163). Alla luce di questa ricostruzione La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 è applicabile solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’articolo 21 e non è estendibile analogicamente alla diversa ipotesi di cui all’articolo 35 dello stesso decreto, in virtù della natura sanzionatoria della stessa. (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, Sentenza, 02/10/2025, n. 1593).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui