Quesito: Reato di ubriachezza art. 688 C. p.- Sanzione amministrativa pecuniaria – Competenza.

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Comandante, presto servizio nel Corpo di Polizia Municipale di ….; una collega della Caserma carabinieri del nostro comune mi ha posto le domande che di seguito indico, alle quali non ho saputo dare risposta. Mi può, quindi, dare Lei notizie in merito?

Il reato di ubriachezza molesta è stato depenalizzato e punito con sanzione pecuniaria? qual è la sanzione da applicare e a chi va versata? infine, a quale l’ente inviare il rapporto per eventuale ricorso o per l’adozione dell’ordinanza in caso di omessa oblazione.

Grazie per la sua disponibilità

Agente M. C. Polizia Municipale di S. (SA)

Risposta: Si premette che il reato di ubriachezza molesta era punito dall’art 688 C.p. con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 20.000 a lire 400.000.

Successivamente, tale reato è stato depenalizzato dalla legge 30 dicembre 1999, n. 507, avente ad oggetto “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”, in vigore dal 15 gennaio 2000.

Detta legge, con l’art. 54, ha stabilito che la violazione in argomento era depenalizzata e punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del trasgressore, da € 51,00 a € 309,00 con pmr di € 102,00.

La sanzione pecuniaria deve essere versata allo Stato a mezzo modello F23.

La competenza a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art 17 legge 689/81, è individuata in capo alla Prefettura territorialmente competente, che, in caso di mancata oblazione della sanzione, dovrà adottare la relativa ordinanza ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 18 della citata legge 689/81.

Ovviamente alla stessa Prefettura il trasgressore potrà ricorrere avverso il verbale che è stato elevato a suo carico ed inoltrare eventuali scritti difensivi.

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