L’uso dell’ “autovelox”, non deve trasformarsi in “abuso”.

0
195

L’uso dell’ “autovelox”, non deve trasformarsi in “abuso”.

Un piccolo comune può anche scivolare nel dissesto finanziario per “l’ingente mole di residui attivi non riscossi, derivanti in gran parte dal mancato introito delle somme derivanti dall’accertamento, tramite “autovelox” delle sanzioni irrogate per violazioni al Codice della Strada”.

Questo lo leggiamo nella sentenza della Sezione Giurisdizionale del Lazio, n.134/2023 che ha condannato il comandante della Polizia locale ed il Ragioniere capo di un piccolo Comune laziale, di modesta superficie (24,41 Km2), con ridotto numero di abitanti (meno di 2.500), per il quale è apparso difficile giustificare –per il periodo 2011-2016-  un esborso dalle casse comunali, per il solo pagamento degli straordinari del personale di polizia locale, di euro 266.473,27; una simile somma, alla luce delle deduzioni fatte dalla Corte dei conti, avrebbe dovuto implicare una media di lavoro pari a 16 ore al giorno per ciascun operatore di polizia locale.

La sentenza, invero, non convince del tutto, in ragione della circostanza che pare sia ammantata della deduzione più che della prova piena della scarsa verità delle attestazioni di servizio. Essa non motiva in maniera adeguata –per gli occhi di chi legge senza conoscere altro rispetto al testo della sentenza- quale sia il vero profilo di danno; tuttavia appare chiaro che c’è stata una gestione dei proventi delle sanzioni stradali non coerenti con la normativa di riferimento: “Gli importi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada vengono infatti acquisiti alle casse comunali, divenendo patrimonio comune, e non possono essere utilizzati, tout court, per retribuire integralmente il lavoro straordinario dei vigili urbani, essendo sottoposti, per espressa previsione di legge, a specifici vincoli di destinazione. L’art. 208 del Codice della Strada prevede che, con delibera di giunta comunale, i detti proventi possano essere destinati a soddisfare, nelle percentuali di legge, le esigenze individuate dal legislatore (manutenzione della segnaletica, potenziamento dell’attività di controllo, miglioramento della sicurezza, etc.). Peraltro nel caso in esame non risultano adottate delibere della giunta del Comune di OMISSIS che, nel periodo interessato 2011-2016, destinano, secondo legge, i predetti proventi”.

Viene quindi punito, con una severa misura “il consistente ricorso al lavoro straordinario dei vigili urbani non fondato su effettive necessità e privo di una preventiva programmazione- e per l’eccessivo costo sostenuto per il pagamento dello straordinario, che il Responsabile del servizio di Polizia locale, non avrebbe dovuto autorizzare né liquidare in somme così ingenti”; il tutto essendo espressione dolosa di mala gestio contraria  alle regole e ai principi di sana e prudente gestione di qualsiasi buon padre di famiglia

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui