Quesito: Obbligo esposizione dei prezzi per le attività degli stabilimenti balneari.

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Domanda: Comandante ti chiedo di chiarirmi se gli stabilimenti balneari hanno anch’essi l’obbligo di esporre i prezzi per le attività esercitate.

Ti ringrazio per la collaborazione.

R. Polizia Locale di M. (SA)

Risposta:

Si premette che le attività esercitate dagli stabilimenti balneari devono essere autorizzate ai sensi dell’art 86 Tulps; inoltre, dalla lettura dell’art 174 del Reg. di  Esecuzione del Tulps, comma 1, lett. h), si rileva che anche tali attività sono ricomprese tra gli esercizi pubblici.

Ciò posto, passando ad esaminare l’art. 180 del Reg. di  Esecuzione del Tulps verifichiamo che al comma 1 viene espressamente stabilito che i pubblici esercizi hanno l’obbligo di tenere esposte nel locale dell’esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, l’autorizzazione e la tariffa prezzi.

Pertanto, per quanto innanzi detto, tale disposizione trova applicazione anche per gli stabilimenti balneari che dovranno tenere esposte la tabella con le tariffe dei prezzi praticati agli avventori per le cabine, ombrelloni, sedie etc., nonché l’autorizzazione amministrativa.

Ricordiamo, infine, che la mancanza di detta tabella prezzi è punita ai sensi dell’art.  221-bis, comma 2 Tulps, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a  € 1.032,00 con pmr di € 308,00; invece l’attività esercitata in assenza della autorizzazione ex art. 86 Tulps  è punita dall’art. 17 – bis Tulps con sanzione amministrativa pecuniaria prevista da € 516,00 a € 3.098,00 con pmr di € 1.032,00.

In quest’ultimo caso il verbale dovrà essere inoltrato al Suap del Comune che dovrà provvedere ad adottare ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dello stabilimento ai sensi dell’art. 17 ter, comma 3 del Tulps.

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