DOMANDA: A chi compete la rimozione e lo smaltimento di rifiuti, se al proprietario non è possibile imputare la condotta a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006?
RISPOSTA: Nel caso in cui dall’istruttoria dovesse risultare che il proprietario del fondo non abbia alcuna responsabilità che possa legittimare l’ordine di rimozione ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, secondo quanto ha stabilito anche il Consiglio di Stato, Sez. V. Sentenza 19 marzo 2009, n. 1612: «l’onere economico della bonifica del fondo – comunque ovviamente necessaria – non potrà porsi a carico del proprietario, ma resterà per forza di cose socializzato».
Escluso che il proprietario debba, quindi, sopportare il costo della rimozione dei rifiuti, il Comune, in tale ipotesi, può e deve ordinare ai propri dipendenti (ovvero, affidando il servizio ad un un’impresa) di introdursi nella proprietà privata, al fine di prelevare i rifiuti, asportarli e provvedere alla ripulitura straordinaria del sito.
Una tale intromissione autoritativa extra ordinem può e deve essere attuata dal Comune, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. Lgs. n. 267/2000, nell’esercizio dei suoi specifici poteri a tutela dell’igiene, del decoro e della salute pubblica (TAR Umbria, 5 maggio 2005, n. 217).