Quesito: Artigiani – Occupazione suolo pubblico per somministrazione non assistita

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Domanda: 

Comandante vorrei un vostro parere sulla seguente problematica; gli artigiani possono ottenere l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico per mettere tavoli e ombrelloni in forza dell’art. 16 bis della legge regionale 11/2015? Nel mio comando vi è l’indicazione della possibilità di tale autorizzazione.

P.S. io non condivido questa interpretazione credo che non la possono avere. Grazie per la risposta.

  1. D. V. Ufficiale Polizia Locale di S. G. C. (NA)

Risposta

Si premette che la L. R. 7/2020, con l’art. 159 ha aggiunto l’art. 16 bis alla Legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11.

Tale legge, ad oggetto “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015”, al capo II aveva modificato profondamente la legge regionale n. 11/1987, in materia di artigianato, disponendo la soppressione dell’Albo delle imprese artigiane con attribuzione delle relative competenze alla Camera di commercio, Sezione speciale del registro delle imprese (art. 16), nonché alla individuazione di “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell’impresa artigiana” (art. 17) e, infine, alla “Soppressine delle Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato ed abrogazione della precedente legge regionale 11/87” (art. 18), dimenticando, però, di individuare le sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività artigianale in Campania.

Solo successivamente, con L. R. 22/2016, furono  previste le nuove sanzioni, introducendo nell’art. 16 i commi 7 bis e 7 ter.

Tanto premesso, passiamo al quesito posto.

Il citato art. 16 bis, introdotto nella legge 11/2015 con il predetto art. 159, ha operato nuova, radicale modifica della normativa sull’artigianato; è stata, infatti, consentita agli artigiani alimentaristi la possibilità di effettuare la somministrazione non assistita dei loro prodotti, alla stregua degli esercizi commerciali del settore alimentare.

In particolare, tale art. 16 bis avente ad oggetto “Vendita di prodotti alimentari di propria produzione” ha stabilito che “L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.”

Da quanto innanzi disposto è chiaro che il legislatore regionale ha voluto riconoscere agli artigiani la possibilità di effettuare la somministrazione non assistita al pari degli operatori commerciali abilitati alla vendita di prodotti alimentari.

Unica restrizione posta da detta normativa è data dalla limitazione della somministrazione nei soli locali di produzione ed in quelli adiacenti ad essi.

E’ del tutto evidente che i citati “locali adiacenti” (peraltro già indicati nella norma quali zone di vendita di prodotti artigianali) sono riferiti a parti di fabbricato chiuse e di proprietà privata; di contro l’occupazione di suolo è riferita ad “aree pubbliche” esterne ai “locali privati”

Si è, pertanto, dell’avviso che non possa essere consentita la somministrazione in aree pubbliche esterne all’esercizio artigianale, ma solo nei luoghi in cui si producono e si vendono i prodotti dell’azienda artigiana.

Di conseguenza, possiamo concludere che non potrà essere rilasciata autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie o altre suppellettili per il consumo sul posto, con somministrazione non assistita, dei prodotti artigianali.

 

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