La Corte costituzionale, con la Sentenza 6 giugno 2023, n. 113, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell’art. 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotti dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme in parola, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dovendo rispettarsi il «nesso di interrelazione funzionale» fra decreto-legge e legge di conversione, predicata nella giurisprudenza della Consulta.
Il comma 1-bis dell’art. 93 cod. strada, stabiliva che «[s]alvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero». Il divieto in parola veniva punito, secondo quanto prescrive il comma 7-bis dell’art. 93 cod. strada, con una sanzione pecuniaria da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all’estero tramite il foglio di via. L’unica eccezione a tale obbligo di immatricolazione è prevista nel comma 1-ter del medesimo art. 93 cod. strada, con riguardo al veicolo «concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva»; affinché tali presupposti rendano lecita la circolazione dei veicoli con targa estera – prosegue l’art. 93, comma 1-ter, cod. strada – «a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente».
Il medesimo art. 29-bis del d.l. n. 113 del 2018, come convertito, ha poi dettato ulteriori disposizioni strettamente collegate, per materia e per finalità, a quelle ora richiamate. Con il comma 1, lettera a), numero 1), è stato introdotto anche il comma 1-quater nell’art. 93 cod. strada, che disciplina le modalità di rilascio del foglio di via «al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine», e con il successivo numero 2) è stato introdotto, sempre all’interno dell’art. 93 cod. strada, anche il comma 7-ter, che disciplina le sanzioni per la mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo. Con il comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), sono stati, rispettivamente, aggiunti ulteriori periodi al comma 1 dell’art. 132 cod. strada ed è stato sostituito il comma 5 dello stesso articolo, in relazione, rispettivamente, al trattamento da riservare al veicolo non immatricolato all’estero comunque circolante in Italia da più di un anno e alle sanzioni per l’inosservanza delle relative prescrizioni. Per effetto della successiva lettera c) del citato comma 1, infine, è stato modificato l’art. 196 cod. strada, adeguando il regime di responsabilità solidale per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria al regime introdotto negli artt. 93, commi 1-bis e 1-ter, e 132 cod. strada. Da ultimo, è necessario dare conto che, con l’art. 16-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato inserito nell’art. 93 cod. strada il comma 1-quinquies, che ha previsto una serie di fattispecie alle quali non si applicano le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Orbene, le norme predette vanno abrogate poiché l’omogeneità costituisce un requisito del decreto-legge sin dalla sua origine, dato che l’inserimento di norme eterogenee rispetto all’oggetto o alla finalità del decreto «spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell’urgenza del provvedere ed “i provvedimenti provvisori con forza di legge”», di cui alla norma costituzionale citata (sentenze n. 149 del 2020 e n. 22 del 2012).