Ultimo quesito inserito: ” barbieri e parrucchieri in zona rossa”, le domande dopo il DPCM 3 NOVEMBRE 2020. – Compra oro, vendita fiori ,acceso locali per vendita per asporto.

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Quesito
Com.te buongiorno, ritiene che negli esercizi di barbieri e parrucchieri aperti in zona rossa si possano fare piedicure e manicure, attività precluse agli estetisti?? Oppure il fatto che restano aperti consente loro di offrire tutti i servizi nonostante l’obbligo di chiusura delle attività di estetista.
Ma date una valutazione?
Risposta
La legge n. 174 del 17.8.2005, all’art 2, comma 7, secondo capoverso dice: “le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1 (trattamento capelli, barba ecc.), possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico”.
Ovviamente chi esercita tali trattamenti deve essere in possesso dei requisiti e autorizzazioni richiesti, compresi quelli di carattere igienico sanitario. Pertanto si riteneva che le attività di manicure e pedicure potessero essere esercitate. Ma successivamente
si è pronunciata la Prefettura di Napoli con circolare del 17 novembre ove è stato chiarito che negli esercizi di barbiere e parrucchiere non possono essere effettuate attività di manicure e pedicure perché l’allegato 24 del Dpcm ha previsto l’esercizio delle attività si “Servizi dei Saloni di barbiere e parrucchiere” con corrispondente codice ateco 96.02.01; invece i servizi di manicure e pedicure rientrano nel codice ateco 96.02.03-
 si allega nota prefettura di Napoli pref

 

Domande più frequenti pervenutemi.

quesito:o compra oro

Domanda: una attività di “compro oro” può stare aperta oppure no, visto che ha trovato l’escamotage per aprire mettendo all’esterno un cartello con scritto “vendita vietata all’interno acquisto solo oro usato”; perché il compro oro sarebbe assimilato ai servizi finanziari  (come ha risposto il comandante dei Vigili da noi interpellato). Vorrei sapere se è così, perché
a questo punto possiamo aprire tutti.
Risposta:
In risposta alla vostra richiesta di chiarimenti precisiamo quanto segue:
Riteniamo che l’attività di “compro oro” non possa essere accomunata ai servizi finanziari per i motivi che elenchiamo.
L’attività in argomento è soggetta a licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art 127 del Tulps, rilasciata dalla Questura per la finalità di acquistare e vendere oro e oggetti preziosi; inoltre è soggetta a tenere un registro delle operazioni effettuate ai sensi dell’art 128 Tulps.
Invece per l’attività di servizi finanziari il gestore dovrà essere iscritto alla Camera di Commercio che gli rilascerà un apposito codice ateco, che cambia secondo la tipologia di servizi che il soggetto intende svolgere. Vi è da aggiungere che per iscriversi alla Camera di commercio il soggetto interessato dovrà aver superato un apposito esame presso la CONSOB a Roma e, una volta dichiarato idoneo, sarà iscritto all’ Albo Promotori e Consulenti finanziari. Tale iscrizione gli consentirà il passaggio alla Camera di commercio.
Ciò detto, è del tutto evidente che per il compro oro non è sufficiente il semplice manifesto in vetrina e, quindi, il comandante dovrà verificare che l’operatore sia in possesso dei predetti requisiti personali, nonché dei locali dove si dovrebbe svolgere tale attività, certamente diversi.
Disponibile per eventuali altri in merito chiarimenti.
Buon lavoro
Cte a. r. Michele Pezzullo

vedi anche Quesito: commercio di oro – covid 19 –

Quesito:
Buonasera, ad Ac…abbiamo autorizzato l’occupazione di suolo pubblico a venditori di fiori con posti assegnati nello spazio antistante il cimitero… secondo te possono vendere??
Risposta
I fiorai che esercitano l’attività all’esterno del cimitero possono continuare a vendere i loro prodotti.
Infatti nei mercati è prevista la vendita di solo prodotti alimentari; invece nelle aree esterne ed in forma itinerante è possibile vendere tutti i prodotti indicati nell’allegato 23, alimentari e non.
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Quesito:
Nei locali di ristorazione gli avventori possono accedere per ordinare i prodotti per asporto oppure devono ritirare restando all’esterno?
Risposta
Gli avventori possono entrare nei pubblici esercizi solo per il tempo necessario ad acquistare e ritirare i prodotti scelti che, poi, devono essere consumati in aree non adiacenti ai locali stessi.
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Quesito
I distributori automatici presenti negli uffici comunali vanno chiusi ?
Risposta
I distributori automatici possono stare aperti ovunque; infatti tale modalità si configura come una attività di vendita per asporto e, quindi, consentita fino alle ore 22.
Da tale ora e fino alle 05 del mattino, gli apparecchi devono essere spenti, mentre i locali attrezzati per tale specifica attività, devono essere chiusi.
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Quesito
Gli ambulanti possono svolgere l’attività in questo periodo? e in particolare coloro che vendono i prodotti ittici?
Risposta
I commercianti sulle aree pubbliche, se svolgono l’attività in forma itinerante o all’esterno dei mercati, possono vendere qualsiasi prodotto che è incluso nell’allegato 23 dell’ultimo Dpcm, quindi compreso i prodotti ittici, nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.
Nei mercati, invece, solo prodotti alimentari.

Quesito*:
Quale prescrizione è prevista nelle zone rosse per le Chiese e cimiteri?estetiste, barbieri e parricchieri possono stare aperti? Infine le sagre, fiere, convegni e congressi?
Risposta:
Per l’accesso alle chiese e funzioni religiose il Dpcm 3 novembre, all’art 1, comma 9, lettere p) – q) stabilisce che l’accesso deve essere organizzato in modo da evitare assembramenti, garantendo il rispetto della distanza tra le persone di almeno un metro.
Per la seconda parte del quesito, si precisa che barbieri e parrucchieri possono restare aperti, come indicato nell’allegato 24 servizi alla persona; invece la attività di estetista devono restare chiuse.
Le sagre e le fiere restano sospese, come anche i congressi, i convegni e gli eventi, eccetto quelli che si svolgono in modalità a distanza.

MERCATI DOPO DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Quesito Apertura dei mercati zona gialla e arancione.
Risposta
la circolare del Min Interno del 7 novembre ha chiarito che nelle zone gialla e arancione, nelle giornate festive e prefestive, i mercati al coperto potranno essere aperti esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari.
Resta inteso, quindi, che i mercati coperti potranno essere aperti in tutti gli altri giorni per la vendita di tutti i prodotti.
Invece i mercati all’aperto potranno essere sempre aperti e vendere tutti i prodotti.
Alla luce di tale circolare si evidenzia che le chiusure imposte dai sindaci, con le loro raffazzonate ordinanze, sono tutte illegittime.
Inoltre, è evidente che trova conferma la interpretazione già data sulla libera attività dei mercati.
Michele Pezzullo

 

 QUESITO CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI DOPO DPCM 3 NOVEMBRE 2020

risposta:

Riprendiamo con il secondo e più importante chiarimento, che qualche collega ha chiesto, in ordine alla chiusura degli esercizi nei centri commerciali.
Precisiamo che tale chiusura nella zona gialla interessa solo per i giorni festivi e prefestivi, mentre in tutti gli altri non vi è alcuna disposizione restrittiva.
Da quanto abbiamo potuto approfondire e dopo serrato confronto ci sentiamo di poter sostenere quanto segue:
La disposizione dell’art 1, comma 9, lett. ff) è rivolta solo ai centri commerciali disponendo la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, degli esercizi commerciali inseriti in tali strutture, compresi anche eventuali esercizi artigianali e di servizio alla persona, con esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, generi alimentari, edicole e tabacchi.
È di tutta evidenza che tutti gli altri esercizi commerciali di qualsiasi natura, comprese grandi e medie strutture di vendita, singole o in parchi commerciali, possono restare aperti.
Potrebbe sembrare un non senso, ma la ratio di tale disposizione sta nella necessità di evitare gli assembramenti che, di solito, si verificano nei centri commerciali e gallerie con numerosi esercizi e sono diffusori di contagio.
Questo è quanto ci sentiamo di poter affermare, salvo ulteriori chiarimenti.
Michele Pezzullo

Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020

 

Quesito:
Buonasera, vorrei porre un quesito all’esperto Amico Michele Pezzullo, le attività di commercio al dettaglio individuate nell’allegato 23 del DPCM non ricadenti nei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi hanno l’obbligo di stare chiusi o no?
Risposta :
Ai sensi del Dpcm 3 novembre, art 3, comma 4, lett. b), ritengo che nell’area rossa le attività inserite nell’allegato 23 nei giorni festivi e prefestivi non devono stare chiuse e lo stesso vale anche per le attività di vendita di prodotti alimentari.

+++ COVID-19, DECISIONE DELL’UNITÀ DI CRISI SU SCUOLE +++ Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria

riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza. Napoli,

14 novembre 2020

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