Quesito: Legge 689/81 – Pagamento in misura ridotta

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Egr. Com. te Pezzullo, Le chiedo alcune delucidazioni circa la questione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative a violazioni ai regolamenti comunali e ordinanze sindacali. In particolare mi riferisco al nostro vigente “Regolamento”, che disciplina, fra l’altro, gli intrattenimenti musicali sul Corso principale sotto l’aspetto dell’inquinamento acustico.

Questo regolamento, approvato nel 2017 dal Consiglio Comunale, all’art. 6 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria, in misura fissa, di € 200 in caso di violazione dello stesso, oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività e chiusura del locale per un distinto numero di giorni a seconda se trattasi di 1^, 2^, 3^ violazione ecc.

Tanto premesso, Le chiedo se deve essere applicata la sanzione di € 200, come riportato nei verbali contestati, oppure di € 66,66, pari ad un terzo del massimo.

Nell’attesa di vostra risposta, invio cordiali saluti.

  1. F. – M. llo P. M. del Comune di C. (SA)

Risposta

L’articolo 16 della legge 24.11.1981, al comma 1 stabilisce che: “E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

In pratica, per una violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo edittale oppure pari al doppio del minimo edittale se è stato previsto e se è più favorevole.

Nel caso, però, in cui per la violazione sia indicata una unica somma, l’importo indicato dovrà essere considerato quale somma massima e, per conseguenza, l’agente accertatore dovrà applicare la sanzione in misura ridotta pari alla terza parte di detta somma.

Nel caso specifico, quindi, sembrerebbe giusto applicare la sanzione di € 66,66 pari alla terza parte della sanzione pecuniaria di € 200,00 come stabilito nel Regolamento del vostro Comune.

Purtroppo, però, non ha caso abbiamo scritto “sembrerebbe”; infatti dissentiamo dall’adozione di tale sanzione.

Invero, si deve sottolineare che non è regolare l’importo di € 66,66 perché il motivo che il Regolamento non poteva stabilire una sanzione, “tout court“, di € 200,00 per le violazioni delle sue disposizioni.

Come già chiarito nella risposta fornita ad un precedente quesito sulla stessa materia, è opportuno precisare che ai sensi del D. lgs. 267/2000, art. 7 bis, comma 1, le violazioni ai regolamenti comunali ovvero, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1-bis, le violazioni alle ordinanze comunali (adottate dal Sindaco o dai Dirigenti/Responsabili dei servizi) devono essere punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; pertanto la somma di € 200,00 che è stata indicata nel quesito, relativa a violazioni al Regolamento in argomento, è inesatta e dovrà essere corretta.

Qualora, poi, l’Amministrazione Comunale volesse comunque disporre la sanzione  di € 200,00 per le violazioni al Regolamento, con delibera di Giunta comunale, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della predetta legge 689/81, potrà stabilire un importo minimo, da applicare in sede di accertamento della violazione, diverso e maggiorato rispetto a quello minimo edittale stabilito per la violazione, contrariamente a quanto stabilito dallo stesso art. 16, comma 1.

Nel caso prospettato, ad esempio, la Giunta comunale potrebbe deliberare che l’importo minimo da applicare non possa essere inferiore a € 200,00.

Solo in questo ipotesi, l’agente accertatore potrà sanzionare le violazioni accertate con detta somma.

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1 commento

  1. Quesito: nel caso di un verbale per il quale non è ammesso il pmr, e debba essere emessa l’ordinanza ingiunzione, vale l’art. 16 della l. 689/81, oppure l’importo dell’ordinanza viene stabilito in maniera diversa?

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