Quesito Proiezione su maxischermo su area pubblica. Titolo autorizzativo.

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Caro amico Com. te, mi è arrivata la richiesta, da parte di un titolare di un pubblico esercizio di trasmettere su un maxi schermo le partite di calcio del campionato europeo su un tratto di strada comunale, con emissione di ordinanza di chiusura di del tratto di strada interessato. Il richiedente ha, altresì, precisato che la richiesta per questi eventi è legata all’attività di somministrazione .

Se hai trattato la normativa della proiezione in luogo pubblico di eventi trasmessi, mi potresti dare chiarimenti in merito? Grazie

  1. M. – Com. te della P. M. di C. (PA)

Risposta

Per poter esercitare l’attività indicata nel quesito, il titolare del pubblico esercizio dovrà richiedere una serie di autorizzazioni che, di seguito, indichiamo.

In primo luogo l’esercente dovrà chiedere l‘autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico e la chiusura al traffico della strada interessata.

Ricordo che per tale autorizzazione l’interessato dovrà provvedere al pagamento del canone per la occupazione del suolo pubblico.

 Per la installazione del maxischermo per la proiezione delle partite di calcio o altre manifestazioni o spettacoli, se lo schermo viene collocato in una piazza o altra area pubblica completamente aperta, ma chiusa alla circolazione dei veicoli, senza che siano poste delimitazioni o transenne o altre barriere che limitino l’accesso o il deflusso dei cittadini, e non vi siano collocate sedie, tavoli o altre installazioni e l’accesso sia libero per tutti, si  ritiene che occorrerà solo una dichiarazione di perfetto montaggio dell’impianto e di sicurezza per quanto attiene la parte elettrica.

Infatti, nel caso in cui la proiezione delle partite è del tutto gratuita e non vi è neanche aumento del prezzo delle bevande o alimenti consumati, non si configura attività imprenditoriale per cui non occorrerà richiedere licenza ai sensi dell’art 68 Tulps.

Il titolare del pubblico esercizio dovrà, però, accertarsi che sia presentata al comune, ai sensi della legge 447/95, art 8, comma 2, la documentazione relativa all’obbligo di redigere una relazione sulla valutazioni di previsione di impatto acustico per la tutela dei cittadini dall’inquinamento acustico.

La violazione dei limiti di emissioni sonore è punita, ai sensi dell’art 10, comma 2, stessa legge 447/95, con sanzione da € 1.000 a € 10.000, con pmr di € 2.000.

Nel caso che il pubblico esercizio occupi il suolo con tavoli e sedie, ovvero sia previsto un aumento del prezzo delle consumazioni per coloro che assistono al programma televisivo proiettato sul maxi schermo, si configurerà attività di pubblico trattenimento e svago.

Pertanto, occorrerà il rilascio della licenza ex art 68 Tulps nonché parere della commissione di vigilanza per accertare l’agibilità e la sicurezza degli avventori.

Tale parere può essere sostituito da un attestato sottoscritto da un tecnico abilitato e depositata agli atti del Suap, se vi è partecipazione fino a 200 avventori.

Per completezza, poiché ci avviamo alla stagione estiva, periodo in cui spesso le Amministrazioni comunali allestiscono grandi schermi in aree pubbliche per intrattenere i turisti o coloro che non si allontanano dalle loro residenze, forniamo questa ulteriore precisazione.

Qualora lo schermo venisse collocato in una piazza o altra area pubblica con accesso libero per tutti, chiusa alla circolazione dei veicoli, ma fossero poste delimitazioni o transenne o altre barriere che limitino l’accesso o il deflusso dei cittadini, ed il pubblico esercizio collocasse sedie, tavoli o altre installazioni, anche in questa ipotesi, occorrerà oltre alla dichiarazione di perfetto montaggio dell’impianto e di sicurezza per quanto attiene la parte elettrica, dovrà essere richiesta licenza ex art. 68 Tulps, nonché attestazione di agibilità e sicurezza degli impianti, come detto prima.

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