Quando l’inerzia del Comune fa perdere la causa.

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La gestione delle sanzioni amministrative si sa, è parecchio complicata e, spesso, ci si limita a rilevare le sanzioni, (forse) a notificarle e, se avanza tempo, a rispondere ai ricorsi. Se tutto va bene, si cerca poi di incassarle.

Bene. Anzi male. Anzi malissimo. Senza addentrarsi in questioni che rilevano ai fini della previsione degli accertamenti che, come dovrebbe essere noto, rappresenta il riferimento su cui quantificare il FCDE, ma limitandoci ad osservare che il procedimento sanzionatorio termina con l’incasso o con la dichiarazione di inesigibilità, vale la pena porre l’accento sulle criticità della gestione del contenzioso.

Nel giudizio di opposizione nanti il Giudice di pace, questi ha facoltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all’audizione d’ufficio degli agenti accertatori, per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all’accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dei motivi di opposizione.

Vale a dire che, se l’Ente resta contumace, il giudice può, d’ufficio, assumere tutte le prove che ritiene opportune e rilevanti ai fini della decisione.

Questo, quando va bene. Spesso, invece, la mancanza di contraddittorio non consente al giudicante di superare tale mancanza e il giudizio va a ramengo.

Cass. civ., sez. II, 12/03/2021, n. 7088, ha posto un ulteriore tassello negativo per i Comuni.

Il principio è: il giudice può sopperire all’eventuale inerzia processuale dell’amministrazione valutando i documenti già acquisiti agli atti del giudizio ovvero disponendo, anche d’ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari, ma non può spingersi sino a presumere l’esistenza di elementi costitutivi non dimostrati dagli atti o dalle prove di cui anzidetto.

Vale a dire, che se anche il Giudice volesse valutare positivamente il procedimento sanzionatorio, deve basare la sua decisione almeno su uno straccio di prova o, ancora, sull’esatta redazione dell’atto.

Nel caso di specie, infatti, se nella verbalizzazione dell’illecito di cui all’art. 148 non si dà atto che il comportamento è “avere invaso l’opposta corsia di marcia”, la circostanza esimente invocata dal ricorrente e “costituita dell’effettuazione del sorpasso a destra dei veicoli in lento movimento che lo precedevano, senza spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia”, non costituisce affatto una “esimente”, bensì un elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria, il cui onere della prova è a carico dell’amministrazione.

Ecco. Sarebbe bastato essersi costituiti in giudizio e avere confutato l’opposta affermazione.

Si ritorna al punto di partenza. Non basta rilevare, verbalizzare, contestare e notificare gli illeciti. Bisogna gestirli con attenzione per non vanificare tutte le attività sopra ricordate.

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