“Emergenza Coronavirus”. Risposte a quesiti di Michele Pezzullo e – Aggiornamento Ord. Ministero della Salute 05 marzo 2021 -Normativa Nazionale _ e Regione Campania

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DL 01- del 5 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni COVID-19)

Ordinanza Regione Campania n. 1 del 05/01/2021

Ordinanza Regione Campania n. 99 del 20/12/2020

Ordinanza Regione Campania  n. 98 del 19/12/2020O

Decrteto Legge n. 172 dell’ 18 dicembre 2020 Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)

Ordinanza Regione Campania n. 97 del 13/12/2020O

ORDINANZA del Ministero della Salute 11 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975)

Ordinanza n. 96 Regione Campania del 10/12/2020

Ordinanza n. 95 Regione Campania del 07/12/2020

Allegato 1 all’Ordinanza n. 95 del 07/12/2020

   ORDINANZA del Ministero della Salute 05/12/2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. (20A06783)

 ORDINANZA Ministero della Salute 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06781)

ORDINANZA Ministero della Salute 5 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano. (20A06782)

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Ordinanza  Regione Campania n. 94 del 03/12/2020

Decreto-Legge 2 Dicembre 2020 n.158

ORDINANZA del Ministero della Salute 27  novembre 2020 Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656

ORDINANZA del Ministero della Salute 27 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06657)

ORDINANZA del Ministero della Salute 24 novembre 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06541

        – Allegato 1 all’Ordinanza n. 93 del 28/11/2020

Ordinanza-n-92-del-23-novembre-2020 Regione Campania

Ordinanza Ministero Salute 20 novembre 2020 

Ordinanza Ministero Salute  19 novembre 2020

Ordinanza n. 91 del 21/11/2020 Regione Campania

ORDINANZA n. 90 del 15 novembre 202 Regione Campania

Ordinanza Ministero della Salute 13 novembre 2020

DECRETO LEGGE N° 150 DEL 10 NOVEMBRE 2020

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 10 NOVEMBRE 2020

DECRETO LEGGE N°149 DEL 09 NOVEMBRE 2020

Ordinanza Regione Campania  n. 89 del 05/11/2020

Ordinanza Ministero della  Salute del  4 novembre 2020 

Ordinanza Regione Campania n. 88 del 04/11/2020

  Chiarimento n. 43 del 30/10/2020

14/07/2020 LEGGE n. 74

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

DPCM 14 luglio 2020

Ministero della Salute Ordinanza 09 luglio 2020

28. Chiarimento n. 28 del 09/07/2020

02/07/2020 LEGGE n. 72

– Allegato 1 – Ordinanza n. 60 del 04/07/2020

– Allegato 2 – Ordinanza n. 60 del 04/07/2020

– Allegato 1 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Allegato 2 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Allegato 3 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Allegato 4 – Ordinanza n. 59 del 01/07/2020

– Atto di richiamo del 20 giugno 2020

DECRETO-LEGGE 16 giugno 2020, n. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020 

Ordinanza n. 55 Presidente Regione Campania  del 05/06/2020

Allegato A – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato B – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato C – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato D – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

4- Allegato E – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

– Allegato F – Ordinanza n. 55 del 05/06/2020

Ordinanza Presidente Regione Campania n. 54 del 02/06/2020

Ordinanza Presidente Regione Campani n. 53 del 29/05/2020

Ordinanza Presidente regione campania n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 1 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 2 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 3 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 4 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 5 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

– Allegato 6 – Ordinanza n. 52 del 26/05/2020

Ordinanza n. 50 del Presidente della Regione Campania  del 22/05/2020

Allegato 1 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Allegato 2 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Allegato 3 – Ordinanza n. 50 del 22/05/2020

Ordinanza n. 49 del Presidente della Giunta Regione Campania del  20/05/2020

Allegato n. 1 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020

Allegato n. 2 Ordinanza n. 49 del 20/05/2020

 

Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Campania

Allegato 1 Protocollo Regione Campania Servizi alla Persona

Allegato 2 Protocollo Regione Campania Commercio al Dettaglio

Allegato 3 Protocollo Regione Campania Ristorazione e Bar

Allegato 4 Protocollo Regione Campania Musei Archivi Biblioteche

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

DPCM-17 MAGGIO 2020-E ALLEGATI

DL 16 MAGGIO 2020 N°33

Ordinanza n. 47 del 16/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 46 del 09/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania 

Ordinanza n. 45 del 08/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania– 

Allegato Ordinanza n. 45

Ordinanza n. 44 del 04/05/2020 PRESIDENTE GIUNTA REGIONE CAMPANIA

Ordinanza n. 43 del 03/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania

25. Chiarimento n. 25 del 04/05/2020

Ordinanza n. 42 del 02 maggio 2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 41 del 01/05/2020 Presidente Giunta Regione Campania (con allegato)

Ordinanza n. 40 del 30/04/2020Ordinanza n. 40 del 30/04/2020

DPCM e allegato del 26 aprile 2020

Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania  

Chiarimento n.24 del 29 aprile 2020 all’Ordinanza n.37 (e 39) del 22 aprile 2020 (25 aprile) e ss.mm.ii.   

 Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020  

Chiarimento n.23 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 – Allegato

Chiarimento n.22 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020

Chiarimento n.21 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020

– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

– Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 39  del 25/04/2020

– Allegato sub 2 all’Ordinanza n. 39 del 25/04/2020

Ordinanza n. 38 del 23/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 ristorazione librerie e festività con allegato

chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020

Ordinanza n. 35 del 19/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 34 del 18/04/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 33 del 13/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 32 del 12/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

19. Chiarimento n. 19 del 15/4/2020 all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020

18. Chiarimento n. 18 del 15/4/2020 all’Ordinanza n. 32 del 12/4/2020

DPCM 10 aprile 2020

Ordinanza n. 31 del 10/4/2020 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza n. 30 del 9/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Avviso di rettifica Ordinanza n. 30 del 9/4/2020

Chiarimento n. 17 dell’11/4/2020 all’ordinanza n. 30 del 9/4/2020

DL 23 del 8 aprile 2020

Ordinanza n. 29 dell’8/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 28 del 5/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 27 del 3/4/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 26 del 31/3/202 Presidente Giunta Regione Campania

Ordinanza n. 25 del 28/3/2020 Presidente Giunta Regione Campania

Chiarimento n. 16 del 5/4/ 2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

Chiarimento n. 15 del 4/4/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

Chiarimento n. 14 del 4/4/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

DPCM 1 APRILE 2020

Chiarimento n. 13 del 29/3/2020 all’Ordinanza n. 25 del 28/3/2020

Ordinanza n. 24 del 25/3/2020

Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

ordinanza n. 23 del 24 marzo 2020 Presidente Giunta Regione Campania

Chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

Chiarimento n. 11 del 26/3/2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

Chiarimento n. 12 del 26/3/2020 all’Ordinanza n. 23 del 25/3/2020

ordinanza n. 22 del 24 marzo 2020 Presidente Giunta Regione Campania

ordinanza-n-21-23-3-2020-Presidente Giunta Regione Campania noleggio-auto

ordinanza-n-20-del-22-3-2020 Presidente Giunta Regione Campania -misure-passeggeri-in-arrivo-firmata

chiarimento-n-10-23-3-2020-1

Ordinanza Presidente Giunta Regionale . n. 19-20.03.2020

chiarimento-n-9-del-23-marzo-2020

ordinanza-n-17 Presidente Giunta regionale Campania 

ordinanza presidente Regione Campania n-18-del-15-marzo-2020

chiarimento-n-8 all’ordinanza 18 Presidente Giunta regionale Campania

ordinanza Presidente Giunta Regione Campania -n-16-13-03-2020

chiarimento-n-7 all ordinanza numero 16 Presidente Giunta regionale campania 

Ordinanza  Giunta Regione Campania  n. 15-13.03.2020-1.pdf

chiarimento-n-5 ordinanza numero 15 Presidente giunta regionale Campania

chiarimento numero 6 all ordinanza 15 del 13 marzo

ord-n-14-12-03-2020- Presidente regione Campania

chiarimento-n-4-ordinanza numero 14 Presidente Giunta Regionale Campania

Ordinanza Presidente Giunta Regionale numero 13 del 12 marzo 2020

chiarimento-n-2 all’ordinanza n. 12

chiarimento-n-3 ordinanza Regione Campania numero 13

DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf

ordinanza Presidenza Giunta Regione Campania 12 MARZO 2020

chiarimento-n-1- all’ordinanza numero 12

Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 11 del 10 marzo 2020

ord-n-10-10-03-2020.pdf

Ordinanza Presidente Regione   Campania n 8 del 8 marzo 2020

DPCM  8 MARZO 2020

OrdInanza Presidente Regione Campania n-7 del 06-03-2020

DPCM del 4 MARZO 2020

DPCM del  1 marzo 2020 

 – COVID-19, CHIARIMENTO SU COMMERCIO FIORI E INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE

In riscontro ad alcuni quesiti pervenuti, l’Unità di Crisi regionale rende noto:

– che le Ordinanze adottate a livello regionale non fanno riferimento all’attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso di fiori, per le quali pertanto continuano ad applicarsi – in assenza di disposizioni regionali più restrittive- le disposizioni statali, sulle quali è tra l’altro recentemente intervenuto un parere del competente Ministero Politiche agricole che ne ammette l’esercizio;

– ai sensi di quanto disposto dall’Ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, risultano consentiti sul territorio regionale interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili in generale, e pertanto anche di quelli aventi destinazione alberghiera o turistica, ovviamente nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020). Peraltro è in corso di valutazione la possibilità di un ulteriore provvedimento, volto a consentire anche, a partire dal 27 aprile 2020,  interventi funzionali alla prevista ripresa delle attività nella Fase 2 dell’emergenza.

Già lo scorso 27 marzo, nel rispondere ad un quesito che ci era stato posto, avevamo sostenuto che la vendita al dettaglio di semi, piante, fiori ornamentali, fertilizzanti etc. era consentita, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Successivamente anche il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con una FAQ confermava il parere espresso.
Tale risposta era stata data ai sensi del DPCM 22 marzo, art. 1, comma 1, lett. f), che stabiliva l’esclusione dalla chiusura delle attività florovivaistiche, le aziende di produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli.
Non poche perplessità e qualche critica aveva suscitato questa mia interpretazione è una serie di pareri negativi con diffida alla chiusura dei pochi esercizi che avevano aperto.
Finalmente è stato pubblicato una circolare che ha fatto chiarezza, confermando quanto avevamo sostenuto.
Infatti, in data 18 aprile il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare con la quale rendeva noto, e trasmetteva, un parere del citato Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ove, sostanzialmente, si chiariva che “deve considerarsi ammessa l’apertura dei punti vendita di tali prodotti (semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc.)…”.
Alleghiamo le citate circolari dei due ministeri.
Cte a. r. Michele Pezzullo

vedi circolari Min.Interno – Circ. del 18.4.20 chiarimento Min. Politiche agricole vendita fiori

Chiarimento attività di coltivazione, cura degli orti e tutela degli animali da cortile, limiti -Regione Campania.

vedi chiarimento n. 20 del 20 aprile 2020 – Attività di coltivazione, cura degli orti e tutela
animali da cortile.nelle Ordinanze regionali   nelle ulteriori adottate nel periodo di emergenza COVID-19 non risultano dettate disposizioni specifiche in materia di attività di coltivazione, cura degli
orti e tutela degli animali da cortile.
Ciò posto, tenuto conto che le attività agricole non risultano vietate dalle disposizioni
statali vigenti (di cui, attualmente, al DPCM 10 aprile 2020) e che le attività di cura degli
orti e poderi, anche per autoproduzione, e degli animali da cortile sono finalizzate a
scongiurarne il deperimento e pertanto necessitate, gli spostamenti finalizzati alle dette
attività risultano consentiti sul territorio regionale. Ai sensi di quanto disposto dalle
ordinanze indicate in epigrafe con riferimento a tutti gli spostamenti consentiti è peraltro
richiesto che gli spostamenti siano effettuati in forma individuale (salvo che si tratti di
soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare convivente) e per il tempo
strettamente necessario all’espletamento di dette attività, fermo restando il rispetto delle
regole di distanziamento sociale e delle connesse precauzioni obbligatorie per quanti
sono in circolazione sul territorio

 

Domanda:Le tabaccherie, essendo regolamentate dall’agenzia del monopolio, restano aperte? Non avendo avuto nessun ordine?

Risposta:Le tabaccherie, sono amministrate dalla Agenzia delle Dogane e Monopoli,  comunque gli  esercizi dovranno osservare la chiusura nei prossimi giorni 12 e 13, atteso che il provvedimento della regione è stato adottato a tutela della sanità pubblica. da  chiarimento 17 dove si precisa che possono restare in funzione i distributori automatici all esterno degli esercizi

Domanda: Comandante buonasera, un chiarimento per gli autolavaggi, devono stare chiusi? Grazie e un saluto virtuale

Risposta
Ritengo che gli autolavaggi possano restare aperti perché rientrano negli elenchi delle attività autorizzate dai DPCM del 22 marzo con codice ateco 45.2; nella sotto categoria 45.20.91 è individuata chiaramente l’attività di “Lavaggio auto”; anche se sono installati nelle aree di distribuzione carburanti.

Buonasera un quesito:
Un esercizio di vicinato può fare consegna a domicilio fuori dal territorio ove insiste l’attività?
Se possibile mi indichi anche l’atto che lo vieta o lo consente?
Grazie mille

Risposta: L’esercizio può fare consegna al domicilio del consumatore purché i prodotti siano confezionati e vengano usate tutte le misure di sicurezza. Può andare anche fuori del suo territorio perché nessuna disposizione lo vieta.Con ordinanza regionale n.19 del 20 marzo, il Presidente De Luca ha disposto, con decorrenza immediata, la sospensione delle attività dei cantieri edili privati, salvo quelli per interventi urgenti. Entro cinque giorni tali cantieri devono essere messi in sicurezza e chiusi.
Invece, per i lavori a committente pubblica, fatti salvi i lavori di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria, le stazioni appaltanti devono valutare la possibilità di differire i lavori in corso, con chiusura dei cantieri entro cinque giorni.
Per le violazioni si procedere a denunciare gli inadempimenti ai sensi dell’art 650 C.P. 

Domanda: Comandante mi può spiegare
Se una persona deve arrivare da me da altro paese può venire tranquillamente giustificando che fa uso di cure alternative o uso di prodotti alimentari per intolleranti incorre in un reato

Io posso fare consegna a domicilio di prodotti imbustati come dice la normativa tranquillamente in un altro comune?

Risposta: Oggi 23 marzo il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare a chiarimento del DPCM 22 marzo, che dopo invierò, dove nell’ultima pagina (la 6) è previsto che:
Sono consentiti … o gli spostamenti per l’approviggionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto di vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune.
Poiché non tutti conoscono, o hanno letto tale disposizione, consiglio di portare al seguito una copia della circolare da esibire in caso di fermo e controllo.
Per i prodotti alimentari confezionati in vendita, si possono consegnare al domicilio del consumatore; sono invece vietati i prodotti di ristorazione ( pizzette, rosticceria ecc).

Domanda:  Comandante,
La consegna della spesa a domicilio (non ristorazione) è ammessa?
Per gli ambulanti di generi alimentari? Possono continuare l’attività?Grazie
Risposta: Ritengo che gli esercenti l’attività su area pubblicA itinerante possono esercitare; per la consegna a domicilio, in Campania è consentita solo per i prodotti commerciali di alimenti confezionati. Per quelli di ristorazione è vietata

Quesito: I panifici possono produrre pane e sfarinati. Vorremmo sapere se tra gli sfarinati sono ricompresi anche i dolci e possono essere venduti.

Risposta:

Rispondo subito che, a parere nostro, i panifici possono produrre e vendere pane e prodotti da forno dolci e salati (dolci vari, biscotti, pizzette, rustici etc.).

Proviamo ora a fornire una giusta motivazione a tale risposta con le considerazioni che, di seguito, andiamo ad esporre.

Si premette che l’attività di panificazione è autorizzata ai sensi dell’art. 4 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248.

Detta attività è soggetta a presentazione di Scia e possesso dei requisiti igienico sanitari; essa prevede la possibilità di produrre e vendere pane, prodotti da forno e assimilati, così come stabilito dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 1/10/2018 n. 131 che, all’articolo 1, definisce il panificio come “…l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”.

Aggiungo, inoltre, che nel Disegno di legge n. 739 del 2 agosto 2018, di iniziativa di alcuni Senatori, avente ad oggetto “Norme in materia di produzione e vendita del pane”, non ancora approvato, all’art. 7, comma 1, veniva data la seguente definizione di panificio: “1. È denominato «panificio» l’impianto di produzione del pane, degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati, dolci e salati, che svolge l’intero ciclo di produzione a partire dalla lavorazione delle materie prime sino alla cottura finale”.

Concludiamo questo excursus normativo ripensando al DPCM dello scorso 11 marzo, ove all’allegato 1, tra le attività escluse dalla sospensione, individua il “Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)”.

Andando a rileggere i prodotti inclusi in detto codice ateco, al punto 47.24 troviamo “Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati”.

SI pone, quindi, il problema se i panifici possono vendere anche pizzette e dolciumi; ancora una volta ci sorregge il codice ateco che al punto 10.7 tratta produzione di pane e prodotti di pasticceria freschi.

Quindi, nel nostro caso gli esercizi specializzati possono essere anche i panifici.

Ritornando al DPCM dello scorso 11 marzo, riteniamo inoltre che debba essere fatta una attenta lettura di quanto scritto all’art. 1, punto 2, e si rileviamo che non è vietata la vendita di taluni prodotti, bensì “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

In altri termini il decreto non ha voluto vietare la vendita di alcuni prodotti, penalizzando i relativi operatori commerciali, ma ha voluto vietare le modalità di vendita dei prodotti alimentari di ristorazione.

In pratica ha voluto vietare quel tipo di attività che poteva facilitare l’assembramento tra più persone o il contatto tra loro e con gli oggetti utilizzati da tutti, determinando, in tal modo, un sicuro contagio tra le persone che potevano già essere infette. Se comprendiamo questa “ratio” del decreto, potremo anche comprendere il motivo per cui le attività di pasticceria devono stare chiuse, mentre i dolci nelle panetterie possono essere venduti.

Nel primo caso i dolci sono spesso consumati sul posto e, quindi, provocare contagio; viceversa negli esercizi di panificazione il prodotto viene comprato e, subito dopo, il cliente si allontana dall’esercizio senza sostare nei locali.

Detto ciò, occorre fare una ultima precisazione.

Poiché ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del predetto D. L. 4 luglio 2006, n. 223 i panificatori possono esercitare anche la somministrazione non assistita dei loro prodotti, si deve procedere a diffidare gli operatori a non effettuare tale tipologia di attività, provvedendo a rimuovere, ove presenti, le attrezzature quali tavoli, sedie, panche ed altre suppellettili.

Infine, detti operatori si devono sempre accertare che sia osservata la distanza di sicurezza tra gli avventori, come del resto richiesto per tutti gli altri esercizi aperti al pubblico.

nota della redazione si segnala anche risposta quesito DPCM DOLCI PANIFICI

riflessione di Michele Pezzullo

Visto che dopo tante barzellette, filmati ecc è venuto il momento di parlare anche di cose serie, vi voglio scrivere poche cose sulle ordinanze che molti sindaci stanno adottando a seguito della epidemia del corona virus.
Incominciamo a precisare che tutte le ordinanze dei sindaci in materia sono solo carta straccia perché in questo settore non hanno alcuna competenza.
In questo caso abbiamo la costituzione che ci aiuta: la potestà legislativa in materia sanitaria è di natura concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione; il che significa che lo Stato detta la normativa di massima o leggi cornici e poi le regioni adottano la normativa di dettaglio. Pertanto solo il Governo e le regioni possono normare la materia su questa epidemia.Aggiungo, infine, che Il D. L. n. 9 del 2 marzo 2020, all’articolo 35 “Disposizioni in materia di ordinanze continginili e urgenti” ha espressamente stabile che:
1. A seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere
adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in
contrasto con le misure statali”.
Qualcuno avvisasse i nostri sindaci, i quali vogliono approfittare del momento per meglio apparire, che
non devono adottare ordinanze in materia perché sono tutte nulle, improduttive di effetti è, quindi, scrivono solo una quantità enorme di inutilità ( per non usare altri termini), purtroppo.??
“andrà tutto bene”?

DOMANDA: Le medie e grandi strutture di vendita devono restare aperte o chiuse nei giorni festivi e prefestivi?

 vedi anche aggiornamento della  circolare ministero degli interni del 15 marzo 2020 numero 15350
Risposta  Il DPCM dell’8 marzo aveva stabilito che le medie e grandi strutture di vendita dovevano stare chiuse nelle giornate prefestive e festive e gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali della Lombardia e numerose province del nord Italia.
Con DPCM del 11 marzo è stato stabilito che in tutta Italia fossero sospese, tutti i giorni, le attività commerciali sia di vicinato che medie e grandi strutture di vendita ad eccezione della vendita di generi alimentari; in tal modo abrogando quanto detto nel Dpcm dell’8 marzo.
Infatti, con circolare del 12 marzo il Ministero dell’Interno ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure prescritte nel DPCM 8 marzo, art. 1,lett. n),o),r).
Pertanto,non vi è più l’obbligo di chiusura nei festivi e prefestivi per le medie e grandi strutture di vendita, a condizione che commercializzano solo prodotti alimentari.

Domanda: In considerazione che Tabaccai possono stare aperti ed in questi esercizi ci sono slot machines monitor per il gioco a distanza questi possono essere utilizzati.?

Risposta: No, Attesa la ratio dei provvedimenti in relazione all’attuale situazione emergenziale,  i tabaccai e i concessionari di  slot machines  devono essere disattivati  compresi i monitor e televisori per i giochi a distanza  al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali. vedi direttiva Agenzia Monopoli e dogane.

Domanda: si può fare jogging dopo l’ordinanza numero 15 del presidente della Regione Campania?

Risposta dopo il chiarimento numero 6 del 14 marzo 2020 in  regione Campania L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020. 2. Non è consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste.  in chiaro contrasto con l’anticipazione ANSA PAG. CAMPANIA chiarimento numero 6 all ordinanza 15 del 13 marzo 2020

Risposta: dal tenore dell’ordinanza sembrerebbe di no, ma l’ANSA ha pubblicato un chiarimento che mettiamo di seguito: ANSA) – NAPOLI, 13 MAR – Niente uscite se non per motivi di stretta necessità ma resta la possibilità di fare attività sportiva e motoria all’esterno pur rispettando la distanza di un metro. Lo chiarisce lo staff della Regione Campania dopo l’ordinanza emessa oggi dal governatore Vincenzo De Luca che prevede norme molto restrittive per chi non rispetta le disposizioni previste per l’emergenza coronavirus. L’attività sportiva era prevista nel decreto del presidente del consiglio dell’11 marzo. restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali al  provvedimento

 

DOMANDA: ma allora  nei distributori le stazioni di servizio possono stare aperti ?

RISPOSTA: in regione Campania prima con ordinanza n. 13 e poi con chiarimento il Governatore ha precisato che possono stare aperti i servizi di ristorazione all’interno delle aree di servizio sulla rete autostradale

DOMANDA: Comandante scusatemi in un panificio che fa anche dolci ritiene che può continuare a fare i dolci.. E una attività che ha cucina e fa preparati da asporto tipo Famosa Leonessa o alcune macellerie possono continuare a fare il cucinato.. Sono quelle attività ibride. Il mio pensiero è che devono interrompere il cucinato e continuare l altra attività macelleria o quanto altro

RISPOSTA: Il Decreto stabilisce che i prodotti alimentari possono essere venduti, senza precisare se cotti o crudi; pertanto ritengo che sia il macellaio ne il panificatore possono continuare la loro attività.
Inoltre aggiungo che gli esercizi commerciali di prodotti alimentari possono anche consegnare i prodotti in vendita al domicilio del consumatore, come stabilito dal Presidente De Luca con ordinanza m.13 del 12 marzo.

Chiarimento n.2 del 12 marzo 2020.
Con riferimento all’ Ordinanza n. 13 del 12/3/2020 (chiarimento-n-2 ordinanza 13 REGIONE CAMPANIA Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.50 del TUEL), si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi,
fino alla data 25 marzo 2020”) si riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi
compresi quelli posti all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante situati
lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,
aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita
al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita
al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di
gommista, elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese,
salva la necessaria adozione di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei
dipendenti.

Chiarimenti ANCI CAMPANIA ORDINANZA N. 12 -14

ORDINANZE 13 E 14 CON I CHIARIMENTI SUCCESSIVI.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
1) Vietate le attività di ristorazione che riguardano bar, pub, ristoranti e pasticcerie. Gli esercizi devono
restare chiusi.
2) I supermercati e gli esercizi di vendita di beni di prima necessità restano aperti. E sono autorizzati a
effettuare consegne a domicilio ma soltanto di prodotti confezionati e consegnato da parte di personale
protetto con appositi DPI.
3) E’ responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l’assistenza di cittadini indigenti e/o soli.
Consentite, con l’obbligo di tutte le solite misure precauzionali, le attività del terzo settore che si occupano di
assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l’aiuto alimentare e farmaceutico.
4) Gli esercizi, nei cui locali si svolgo attività miste (bar, tabacchi, sala giochi etc) sono autorizzati a
svolgere esclusivamente le attività consentite dal DPCM 11 marzo e hanno quindi obbligo di sospensione
immediata di attività vietate quali bar, video-giochi, scommesse.
5) E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari.
6) E’ vietato frequentare parchi urbani e ville comunali, le cui porte o varchi di accesso devono essere
chiusi.
7) Vietato l’uso degli impianti sportivi di qualsiasi genere, con la sola eccezione delle sedute di
allenamento di atleti professionisti
8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è punito ai sensi dell’art. 650 c.p.
Con l’Ordinanza n. 14 poi la Regione ha ridotto del 50% il Trasporto pubblico locale fino al 15 marzo
Con riferimento all ’Ordinanza n. 13 si forniscono i seguenti chiarimenti:
a) il divieto di cui al comma 1.1. (“Sono vietate le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie. I relativi esercizi sono temporaneamente chiusi, fino alla data 25 marzo 2020”) si
riferisce a tutti gli esercizi commerciali contemplati, ivi compresi quelli posti all’interno di aree di servizio
e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni
ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
b) il divieto di cui al comma 1.5. (“E’ vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche
relativi ai generi alimentari”) si riferisce a tutti i mercati per la vendita al dettaglio, anche coperti;
c) l’ordinanza in questione, come le precedenti, non contiene norme applicabili alle attività di gommista,
elettrauto, carrozziere, meccanico e simili, che pertanto non risultano sospese, salva la necessaria adozione
di ogni misura precauzionale, a tutela degli utenti e dei dipendenti.

DPCM 11 marzo – Note al testo

Con nuovo Decreto del 11 marzo il Presidente del Consiglio Conte ha impartito nuove e più stringenti disposizioni per la lotta alla infezione da COVID 19, in vigore fino al 25 marzo.

In particolare, all’art. 1 ha disposto che:

1.a) sono sospese tutte le attività commerciali di vendita al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1, posti in vendita sia negli esercizi commerciali di vicinato, sia nella media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia limitato l’accesso alle sole predette attività (chiudendo gli altri reparti che commercializzano i prodotti vietati);

1.b) dovranno restare chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività che viene svolta, mentre può essere effettuata l’attività di vendita di soli generi alimentari;

1.c) possono restare aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2.a) Sono sospese tutte le attività di ristorazione quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, con esclusione delle mense e del catering aziendale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

2.b) E’ consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che il trasporto.

A questo proposito, si precisa che per la Campania tale punto non troverà attuazione perchè il Presidente De Luca con la sua precedente ordinanza n. 11 aveva vietato tale attività e già questa sera, con un post sul suo profilo facebook, ha confermato tale divieto.

2.c) E’ consentita l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3.a) Sono sospese le attività relative ai servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri, estetisti;

3.b) sono consentite le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte individuate nell’allegato 2.

4.a) Potranno restare aperti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi quali caseifici e altre trasformazioni agro alimentari (la mozzarella è salva !!!).

5.a) I Presidenti di Regione con propria ordinanza, ex articolo 3, comma 2, del .D L. 23

febbraio 2020, n. 6, potranno programmare il servizio di erogazione del Trasporto pubblico locale, anche non di linea.

In buona sostanza, moltissimi esercizi commerciali potranno restare aperti con la esclusione del settore abbigliamento e calzaturiero, mentre non è stato vietato neanche il commercio a mezzo internet.

Di seguito le attività ricomprese nell’allegato 1, che non sono soggette a chiusura:

Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in

esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico – sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Di seguito il commento del Presidente della Regione Campania al DPCM

CHIARIMENTI ORDINANZA NUMERO 12 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA: Con nuova ordinanza n. 12 del 11 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che con decorrenza immediata e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento dei mercati anche rionali e settimanali e delle fiere di qualsiasi genere.
Questo potrebbe essere il testo della nota a chiarimento:
Premesso che con ordinanza n.12 del 11 marzo è stata disposta la chiusura dei mercati anche rionali e settimanali;
considerato che nulla è stato disposto in ordine ai mercati generali all’ingrosso di prodotti alimentari, ne in ordine agli esercizi commerciali abilitati con propria autorizzazione che sono posti all’interno delle aree mercatali;
ritenuto che non è possibile disporre la chiusura di tali mercati generali perché gli esercizi commerciali di prodotti alimentari non potrebbero essere più riforniti con grave pregiudizio per tutta la collettività;
a chiarimento della citata ordinanza si precisa che:
Sono esclusi dal divieto di svolgimento i mercati generali all’ingrosso di prodotti alimentari e gli esercizi commerciali, in possesso di propria autorizzazione amministrativa, esistenti all’interno delle aree e strutture mercatali.
La Regione Campania poco fa ha diramato un comunicato e precisa che l’ordinanza n.12 di chiusura dei mercati non si applica ai mercati di vendita all’ingrosso. CLICCA PER VEDERE NOTA DI CHIARIMENTO ordinanza 12 chiarimenti

risposte dopo l’Ordinanza  n. 11 del 10/03/2020

Domanda: per i mercati in Campania a che stiamo ?

Risposta: Con nuova ordinanza n. 12 del 11 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che con decorrenza immediata e fino al 3 aprile è vietato lo svolgimento dei mercati anche rionali e settimanali e delle fiere di qualsiasi genere.

Domanda: e adesso che si fa per le pizzerie:?

Risposta: Con nuova ordinanza n. 11 del 10 marzo il Presidente della Regione De Luca ha disposto che le attività di bar e ristorazione dovranno cessare completamente ogni attività, senza poter svolgere neanche la vendita per asporto o la consegna al domicilio dei consumatori.
Con questo provvedimento è stata definitivamente posta fine a qualsiasi interpretazione: quindi chiusura totale alle ore 18.

RISPOSTE DOPO IL DPCM 09/03/2020 E ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA 10 DEL DEL 09/03/2020

domanda: quali obblighi ci sono per le  Pizzeria e  ristorazione?

Risposta: In ordine all’attività di somministrazione di bar, ristoranti e simili, nonché alla vendita per asporto operata dagli artigiani alimentaristi (pizzerie, kebab, cornetterie, gelaterie e simili) si precisa quanto segue:
Il Dpcm dell’8 marzo , all’articolo 1, comma 1, lett. n), ha stabilito che sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6 alle 18 con distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra gli avventori in tali orari. Ciò premesso, si ritiene che che dopo le ore 18non si deve effettuare attività di somministrazione, ma possa essere consentita la vendita per asporto o al domicilio del consumatore, evitando tassativamente il consumo sul posto, pena la denuncia ex art 650.

domanda agli artigiani che hanno il consumo sul posto di alimenti ?

Risposta: In ordine agli artigiani alimentaristi si precisa che:
Nel predetto Dpcm dell’8 marzo la lett. n) fa riferimento a ristorazione e bar, mentre per le attività artigianali di alimenti da asporto (pizzerie, kebab, cornetterei, gelaterie etc.) si applica la lettera o) del decreto, con ingressi contingentati e distanza di 1 metro tra gli avventori.
Ovviamente occorre diffidare tutti questi servizi artigianali a non effettuare somministrazione e rimuovere tavoli, sedie, sgabelli, stoviglie e altre suppellettili che potrebbero dar luogo al consumo sul posto, anche in questo caso pena la denuncia ex art 650 CP e chiusura del locale.
Infine, a livello regionale, si precisa che in data odierna il Presidente De Luca, oltre ai precedenti divieti, con nuova ordinanza n. 10 del 10 marzo ha stabilito la Chiusura anche per barbieri, parrucchieri ed estetisti

 

Domanda: come ci si deve comportare per il rispetto del dpcm del 8 marzo che prevede la chiusura dei PUB?

RISPOSTA: in merito al discorso dei Pub, si conviene  il termine Pub nella legge non esiste e quindi non possiamo individuare tale tipologia di esercizio in modo diverso da quelli di somministrazione. ( chi ha scritto il decreto avrebbe dovuto fare un breve corso di formazione in materia).
Detto ciò, ritengo che nella ordinanza sindacale conviene attenersi solo agli esercizi di somministrazione ed i relativi obblighi di distanza di almeno un metro, tralasciando del tutto la tipologia di pub.

Domanda:Comandante le chiedo scusa nell’ordinanza numero 8 dell’ 8 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania si parla di chiusura dei centri di benessere. Per quanto riguarda i centri estetici che non vengono richiamati credo che comunque devono restare chiusi ? Grazie.

Risposta:I centri estetici, parrucchieri e simili sono strutture artigianali e non sono soggetti a chiusura, ma solo al rispetto delle norme sull’affollamento e le distanze tra le persone, oltre al rispetto delle norme sanitarie per i servizi, spogliatoi, attrezzature e simili.
Mentre devono stare chiusi i centri benessere quali ad esempio le SPA sia nelle strutture private che in quelle ricettive alberghiere.

ndr le risposte precedenti sono state fornite prima  del DPCM 8 MARZO 2020 E DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE CAMPANIA N. 8 DEL 8 MARZO 2020 che prevede espressamente la chiusura di piscine palestre e centri benessere

 

Domanda:Buonasera Comandante potreste gentilmente chiarirci quali sono le sanzioni previste in caso di inottemperanza dell’ordinanza di De Luca? In giro sul web ho letto che è prevista la chiusura dell’attività e la revoca dell’autorizzazione. È così? Potreste gentilmente aiutarci a capire cosa fare nel concreto in caso di inottemperanza?

Risposta: Nel momento in cui si accerta la violazione dovrai anche far cessare l’attività e, quindi, lo farai chiudere. Il titolare Dovrà essere denunciato per violazione art 650 CP.
L’ordinanza del Presidente DeLuca è stata emessa ai sensi dell’art 50 del Tuell e quindi la violazione dovrà essere punita dall’art 650 CP.
Ritengo che non si possa procedere alla revoca della autorizzazione, anche perché nessuna normativa ha previsto tale tipo di sanzione accessoria.
semmai si potrà procedere al sequestro penale dell’esercizio ai sensi dell’art 321 CP P. per evitare che il reato possa essere continuato.

Domanda:Ma la piscina secondo voi può rimanere aperta???

Risposta:Credo di sì; ovviamente dovranno essere adottate misure igienico sanitarie per i servizi, spogliatoi ed altre attrezzature, rispettando la distanza tra gli utenti;

Domanda:Alla luce di quanto chiaramente spiegato poc’anzi, cosa ne pensi delle palestre, ossia di quei luoghi frequentati anche da bambini per attività di allenamento Altrimenti, che senso avrebbe avuto chiudere le scuole ed annullare eventi sportivi

Risposta:Come già detto ad altro collega per il problema delle piscine, Credo che possono restare aperte, ovviamente dovranno essere adottate misure igienico sanitarie per i servizi, docce, spogliatoi ed altre attrezzature, disponendo che gli utenti rispettino tra loro la distanza prevista dal Decreto governativo, senza accalcarsi nelle sale e nei predetti locali; NDR PER I LUOGHI FREQUENTATI DA BAMBINI VEDASI LA circolare-n.-15 della Tak force Anci Campania

Chiusura discoteche ed altri luoghi di ritrovo in Campania fino al 15 marzo. ord-n-7 del -06-03-2020

Stando ad una rigida interpretazione del provvedimento, ritengo che che sono vietati tutti i luoghi e locali in cui non è possibile garantire la distanza stabilita di almeno un metro tra gli utenti. Ad esempio i tavolini dove si siedono i ragazzi gli uni sugli altri.
Quindi bar aperti per il consumo immediato al banco o, al limite, al tavolo purché avventori distanziati e senza la calca tipica dei baretti. Lo stesso vale per la somministrazione di alimenti ai tavoli (ristoranti, pizzerie etc.). Come già detto, per i mercati, se non sono particolarmente affollati (tipo la zona dei pastori-S. Gregorio Armeno a Napoli) non penserei ad una sospensione di tale attività, a meno che il prefetto o la Asl non dispongano diversamente.

Domanda: Vale anche per i circhi? É le processioni?

Risposta:Per i circhi sicuramente, mentre per le processioni, che si svolgono all’aperto e in forma dinamica lungo le strade, penso di no.

Domanda: :Ma ritenete opportuno fare un’ordinanza del sindaco per bar, ristoranti, etc… oppure, sulla base del decreto, la polizia locale va e controllo direttamente?

Risposta: Sarebbe opportuna una ordinanza del sindaco ex art 50 Tuell che, richiamando sia l’ordinanza regionale che il DPCM governativo, renda noti tutti i divieti e le limitazioni imposte a tutela della salute pubblica, avvisando che i trasgressori saranno denunciati ai sensi dell’art 650 CP.

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1 commento

  1. buongiorno, gli impianti di carburante con modalità sia servito che self che turni devono svolgere e sopratutto la domenica in questo periodo di emergenza è consentita l’apertura, considerando a prescindere che il servizio self è H24.
    Grazie

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