Il giustificato motivo nell’articolo 126bis, codice della strada

0
2003

A meno che non vi sia un giustificato motivo: la Corte di Cassazione, con la sentenza 29 novembre 2018, n. 30939, ha definito i casi in cui può ricorrere un giustificato motivo, come scriminante della mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo.

Il proprietario del veicolo ha il dovere di conoscere l’identità dei soggetti ai quali sia affidata la conduzione del mezzo di sua proprietà:  in difetto risponde della sanzione di cui all’articolo 126 bis, comma 2, codice della strada.

La Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 126 bis, comma 2, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente

Con sentenza n. 9555/2018, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma 8, occorre distinguere la condotta – di per sè meritevole di sanzione – del proprietario che semplicemente non ottemperi all’invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di legittimità”.
Il Collegio condivide e fa proprio il nucleo centrale del principio di diritto espresso nella ordinanza n. 9555/2018, là dove si afferma che la sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 impone di distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell’identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del conducente; del resto, la suddetta distinzione è stata recepita dallo stesso legislatore con il decreto legge n. 262 del 2006, art. 2, comma 164, lett. b), convertito in legge con la legge n. 286 del 2006, che ha modificato il sesto periodo dell’articolo 126 bis, comma 2, limitando la punibilità dell’omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all’ipotesi che tale comunicazione venga omessa “senza giustificato e documentato motivo”.

In definitiva, quindi, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l’identità del conducente sia, in primo luogo, “documentato” e, in secondo luogo, “giustificato”.

Innanzitutto, si deve precisare che l’aggettivo “documentato” deve essere interpretato, teleologicamente, in senso estensivo, quale sinonimo di “provato”, non necessariamente con prove documentali ma anche mediante l’acquisizione di prove costituende.
Deve sottolinearsi che la nozione di “giustificato motivo” della mancata conoscenza dell’identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui all’articolo 126 bis, comma 2, è forgiata dal legislatore come una nozione elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo scopo di consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo. Tale nozione si risolve, pertanto, in un paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione implicitamente richiama.

A parere della Corte di Cassazione, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l’ipotesi, oggetto della sentenza Cassaz. n. 22042/09, del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).

La clausola generale del “giustificato motivo” va dunque, in definitiva, riempita di concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe consentito al proprietario di conoscere l’identità del conducente del veicolo; non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il veicolo. Si tratterà di misure – ed è proprio questa la ragione per cui il legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali – non catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni concrete, evidente essendo che la gestione di un parco macchine aziendale è diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare; anche in quest’ultimo caso, tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un dovere di controllo e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dai componenti del nucleo e la cui inosservanza lo espone, qualora non dimostri di aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsabilità prevista dall’articolo 126 bis, comma 2.
Per cui, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, codice della strada, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui