A meno che non vi sia un giustificato motivo: la Corte di Cassazione, con la sentenza 29 novembre 2018, n. 30939, ha definito i casi in cui può ricorrere un giustificato motivo, come scriminante della mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo.
Il proprietario del veicolo ha il dovere di conoscere l’identità dei soggetti ai quali sia affidata la conduzione del mezzo di sua proprietà: in difetto risponde della sanzione di cui all’articolo 126 bis, comma 2, codice della strada.
La Corte di Cassazione ha statuito che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 126 bis, comma 2, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente
Con
sentenza n. 9555/2018, la
Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di sanzione pecuniaria
inflitta per l’illecito amministrativo previsto dal combinato disposto
dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2, penultimo periodo, e art. 180 C.d.S., comma
8, occorre distinguere la condotta – di per sè meritevole di sanzione – del
proprietario che semplicemente non ottemperi all’invito a comunicare i dati
personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione
da quella del proprietario che, invece, abbia fornito una dichiarazione di
contenuto negativo adducendo giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione
di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di
merito con apprezzamento in fatto non sindacabile dal giudice di
legittimità”.
Il Collegio condivide e fa
proprio il nucleo centrale del principio di diritto espresso nella ordinanza n.
9555/2018, là dove si afferma che la sentenza della Corte costituzionale n.
165/2008 impone di distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che
non risponda alla richiesta di comunicazione dell’identità del conducente e la
condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo
una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del
conducente; del resto, la suddetta distinzione è stata recepita dallo stesso
legislatore con il decreto legge n. 262 del 2006, art. 2, comma 164, lett. b),
convertito in legge con la legge n. 286 del 2006, che ha modificato il sesto
periodo dell’articolo 126 bis, comma 2, limitando la punibilità dell’omessa
comunicazione dei dati personali e della patente del conducente all’ipotesi che
tale comunicazione venga omessa “senza giustificato e documentato
motivo”.
In definitiva, quindi, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l’identità del conducente sia, in primo luogo, “documentato” e, in secondo luogo, “giustificato”.
Innanzitutto,
si deve precisare che l’aggettivo “documentato” deve essere interpretato,
teleologicamente, in senso
estensivo, quale sinonimo di “provato”, non necessariamente con prove
documentali ma anche mediante l’acquisizione di prove costituende.
Deve sottolinearsi che la
nozione di “giustificato motivo” della mancata conoscenza
dell’identità del conducente, da parte del proprietario del veicolo, di cui
all’articolo 126 bis, comma 2, è forgiata dal legislatore come una nozione
elastica (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali), allo
scopo di consentire l’adeguamento della norma alla realtà da disciplinare,
articolata e mutevole nel tempo. Tale nozione si risolve, pertanto, in un
paradigma generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa,
mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza
generale, sia di principi che la stessa disposizione implicitamente richiama.
A parere della Corte di Cassazione, un giustificato motivo di mancata conoscenza, da parte del proprietario del veicolo, dell’identità di chi ne abbia avuto la guida è configurabile o nei casi di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario (si consideri, oltre alle ipotesi della sottrazione delittuosa del veicolo, l’ipotesi, oggetto della sentenza Cassaz. n. 22042/09, del proprietario che dimostri di avere ceduto in comodato l’autovettura a terzi, prima della commissione dell’infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l’assunzione dell’obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell’effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione) o nella presenza di situazioni imprevedibili ed incoercibili che impediscano al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento nonostante che egli abbia (e dimostri in giudizio di avere) adottato ogni misura idonea, ed esigibile secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo (ad esempio, redigendo e conservando elementari annotazioni scritte).
La clausola generale del
“giustificato motivo” va dunque, in definitiva, riempita di
concretezza, declinandola come inesigibilità, secondo gli standard esistenti
nella realtà sociale, della condotta che, nella situazione data, avrebbe
consentito al proprietario di conoscere l’identità del conducente del veicolo;
non potendosi ritenere, per contro, giustificato il proprietario che dichiari
di ignorare chi sia il conducente del veicolo senza aver dimostrato quali
misure egli abbia adottato per conservare la memoria di chi abbia detenuto il
veicolo. Si tratterà di misure – ed è proprio questa la ragione per cui il
legislatore ha fatto ricorso alla tecnica delle clausole generali – non
catalogabili in astratto, ma la cui ragionevole esigibilità nella vita
quotidiana non può che variare in ragione della diversità delle situazioni
concrete, evidente essendo che la gestione di un parco macchine aziendale è
diversa dalla gestione del veicolo di un nucleo familiare; anche in
quest’ultimo caso, tuttavia, chi sia intestatario del veicolo è gravato di un
dovere di controllo e di memoria, nel cui adempimento potrà farsi aiutare dai
componenti del nucleo e la cui inosservanza lo espone, qualora non dimostri di
aver fatto quanto ragionevolmente necessario per osservarlo, alla responsabilità
prevista dall’articolo 126 bis, comma 2.
Per cui, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2, codice
della strada, ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla
responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente
del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una
infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato
motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte
del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al
proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato
momento, nonostante che egli abbia (e dimostrati in giudizio di avere) adottato
misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la
concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità
di chi si avvicendi alla guida del veicolo.