Prima timbri il cartellino e poi cominci ad esercitare la funzione! Follie giurisprudenziali.

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Prima timbri il cartellino e poi cominci ad esercitare la funzione! Follie giurisprudenziali.

Quindi, anche se si assiste alla più turpe e pericola delle condotte illecite, per carità, ognuno si faccia gli affari suoi!

Magari anche se ci si sta recando a lavoro, a piedi, in uniforme, se non si è prima timbrato il cartellino, guai ad accertare o contestare una violazione alle norme del codice della strada…..non si fa!

Siamo sull’orlo della follia, ma piaccia o meno, la giurisprudenza dice questo: “Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’art. 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, art. 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purchè si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio“.

La pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 30-01-2019, n. 2748) che ha annullato l’accertamento compiuto dal Comandante della Polizia Municipale di un Corpo Emiliano (sicuramente in relazione a condotte pericolose di guida che questi deve aver rilevato mentre non era in servizio e che hanno suscitato il suo senso del dovere e della funzione, anche se non aveva ancora marcato il cartellino) deve essere così annullato, in base ad un’interpretazione che, riportandosi a pregresse opinioni (Cass. 5771/2008, Cass. 5538/2001, Cass. n. 35099/2015), onestamente non ha alcun senso e non merita grossa condivisione.

Mi astengo dal commentare oltre.

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