La contraffazione del telaio tra ricettazione e codice della strada
Interessante sentenza, da un punto di vista della corretta qualificazione giuridica del fatto, in riferimento alla contraffazione del numero di telaio di un veicolo.
Il caso riguarda un soggetto colto in possesso di un ciclomotore che presentava i numeri seriali del telaio e del motore contraffatti in maniera tale da impedire l’individuazione di quelli originari.
Veniva, quindi, denunciato per il reato di ricettazione, di cui all’articolo 648, codice penale.
Articolo 648 codice penale
Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto , acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro . La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis)
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
La tesi della difesa si fondava sulla violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione, contestato e ritenuto ipotizzando quale reato presupposto il riciclaggio di parti di altri ciclomotori, senza però che risultasse accertata la provenienza da reato di quei mezzi; invero, la semplice alterazione dei dati identificativi di un ciclomotore, secondo la difesa dell’imputato, integra mero illecito amministrativo ex articolo 74, ultimo comma, codice della strada, non idoneo a fungere da reato presupposto rispetto alla ricettazione
Articolo 74, codice della strada
Dati di identificazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante l’utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell’ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le caratteristiche e le modalità di applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per l’omologazione, l’applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepite dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.650 a euro 10.604
La Corte di Cassazione, invece, con la sentenza 9 gennaio 2019, n. 713, ha ritenuto infondata la tesi difensiva.
Invero, la previsione amministrativa dell’articolo 74, comma 6, codice della strada, che stabilisce che:
“Chiunque contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il numero di identificazione del telaio, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di ……
è applicabile, per espressa previsione normativa, quando l’alterazione delle targhette identificative del ciclomotore non costituisca reato.
Nella fattispecie, invece, è stata ravvisata proprio la presenza di condotte integranti il reato presupposto di riciclaggio, atteso che l’imputato, oltre a possedere un mezzo caratterizzato dalla alterazione sia della targhetta identificativa del telaio che di quella del motore, ha anche ammesso di aver acquistato il mezzo a prezzo assai modico, consapevole della alterazione del motore, e di avervi applicato un targhino di altro veicolo; per giunta, senza essere in possesso della documentazione amministrativa posta a corredo dei beni mobili registrati in questione.
Articolo 648-bis codice penale
Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa , è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Del resto, secondo consolidata giurisprudenza
non rileva l’esatta individuazione del reato presupposto della ricettazione, o l’accertamento giudiziale della sua sussistenza (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Rv. 251028; Sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, Rv. 243305; Sez. 4, n. 11303 del 07/11/1997, Rv. 209393).
Va infatti ribadito, a tal proposito, che in ordine al delitto di ricettazione, per la affermazione della responsabilità non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l’esistenza anche attraverso il ricorso a prove logiche (Sez. 2, 15 gennaio 2009, Longo; Sez. 4, 7 novembre 1997, Bernasconi).
La provenienza da delitto della res, infatti, al pari di qualsiasi elemento strutturale della fattispecie – non richiedendosi uno specifico nomen iuris che qualifichi l’origine del bene, così come non rilevando neppure la imputabilità o la punibilità del relativo autore ovvero (a seguito della novella introdotta dalla legge n. 328 del 1993) la stessa procedibilità del delitto presupposto – forma oggetto di prova secondo gli ordinari criteri di accertamento, che ben può fondarsi, dunque, anche su indizi e, pertanto, sulla stessa prova logica.