Il combinato disposto degli artt. 140, comma 1, e 191, comma 3, del CODICE DELLA STRADA , impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, sino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso.
Insomma, con una pronuncia recente, si ricorda che i conducenti professionali devono serbare specialissima attenzione per i pedoni (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 18/01/2018, n. 1106).
Più in dettaglio, secondo la Corte: ” La regola principale cui ogni conducente deve attenersi è quella della salvaguardia dell’incolumità propria ed altrui, dettata dall’art. 140 C.d.S., comma 1. Tale norma stabilisce che gli utenti della strada devono sempre “comportarsi in modo da non costituire pericolo (…) per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. “In ogni caso” vuol dire che su qualsiasi altra esigenza (di circolazione, di celerità, di efficienza d’un servizio), prevale per la nostra legge sempre e comunque la salvaguardia dell’incolumità delle persone. Il successivo art. 191 C.d.S., comma 3, fin dal testo originario nel disciplinare la condotta dei conducenti rispetto ai pedoni, stabilisce che “i conducenti….devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”. Anche in questo caso la norma detta una prescrizione che non ammette deroghe. Ora, sarebbe evidentemente assurda un’interpretazione del combinato disposto di queste due norme che portasse alla seguente conclusione: che il conducente di un veicolo a motore debba sorvegliare la strada dinanzi a sè, ma possa disinteressarsi dei pedoni che si trovino accanto e dietro il suo veicolo, anche quando sia possibile avvistarli con l’ordinaria diligenza e tanto più quando debba ripartire dopo averli fatti scendere dal veicolo condotto. Una interpretazione di questo tipo, infatti, sarebbe incoerente con lo scopo della legge, che per quanto detto è garantire nel massimo grado possibile l’incolumità degli utenti della strada. Le due norme appena ricordate vanno dunque lette nel loro insieme, e nel loro insieme esse esprimono un concetto molto semplice: poichè chi guida un autobus può provocare danni a chi circola a piedi, deve prestare particolare attenzione nella guida, in ragione dell’intrinseca pericolosità dell’attività svolta. “Prestare particolare attenzione” vuoi dire che il conducente di un veicolo a motore, massimamente quando si tratti di veicoli di ingombranti dimensioni come gli autobus, prima di eseguire qualsiasi manovra deve accertarsi non solo che nel raggio d’azione del mezzo non vi siano pedoni, ma anche che non possano ragionevolmente entrarvi od interferirvi. Il conducente di un mezzo di ingombranti dimensioni, dunque, ha l’obbligo di non iniziare o proseguire alcuna manovra, quando avvisti intorno a sè pedoni che tardino a scansarsi, e che possano teoricamente interferire coi movimenti del mezzo. Questa è la regola di condotta che risulta dal combinato disposto dell’art. 140 C.d.S., comma 1, e art. 191 C.d.S., comma 4.