quesito: foro competente avverso sentenza Giudice di pace nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa

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Domanda: Il Tribunale di Aosta (sent. 15/03/2018) ha stabilito che avverso sentenze del g.d.p., non sia competente il Tribunale di “prossimità”, ma che sia competente il foro dove ha sede l’Avvocatura di Stato, poiché la competenza del primo grado con il foro di prossimità è norma speciale prevista dal d.lg.s 150/2011 e tale regola speciale non può essere estesa anche all’appello. 
Tale ragionamento, per quanto condivisibile, vale anche quando l’autorità competente ex art. 17, l. 689/81 sia un Comune e non un Amm.ne dello stato?
La sentenza citata riguarda un caso un cui è stata appellata una sentenza relativa ad una  Ordinanza Ingiunzione prefettizia ex art. 204 c.d.s. .
Ringrazio e attendo.

Risposta: Il Tribunale di Aosta, con sentenza 16/11/2016 n. 347, ha fatto il punto sull’applicazione della norma della “prossimità” nel giudizio di appello, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2011.

Come noto, le materie dell’opposizione a ordinanza-ingiunzione e dell’opposizione (specifica) al verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 150/2011. Le due fattispecie, pur avendo una regolamentazione autonoma, sono accomunate dall’applicazione del rito del lavoro, ove non diversamente stabilito.

La competenza in primo grado è attribuita in via esclusiva, per le materie di cui all’art. 7, al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, mentre per le ipotesi disciplinate dall’art. 6, vi è un riparto di competenza in primo grado tra Giudice di Pace e Tribunale.

Tutte le norme procedurali specificamente previste, diverse da quelle del rito del lavoro, sono dunque eccezionali e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

In mancanza di espressa disciplina della competenza territoriale in appello, non può farsi applicazione della regola del primo grado, dal momento che, fermo restando che anche in appello deve applicarsi il rito del lavoro, non vi è ultrattività della deroga alla regola del foro erariale, prevista solo per il primo grado.

Pertanto, secondo la sentenza citata, in appello va affermata la competenza prevista per i giudizi innanzi al Tribunale (investito degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) in base alla regola generale dettata dall’art 6 R.D. 1611/1933 “foro erariale” (destinata a regolamentare la materia del “Foro dello Stato”), dal momento che l’esclusione dell’operatività dell’art. 6 R.D. 1933 nell’ambito delle cause trattate col rito del lavoro, è prevista dall’art 413 c.p.c. che, tuttavia, non risulta applicabile, stante la deroga di cui all’art 2 D.Lgs. 150/2011.

Deve, quindi, farsi applicazione della norma speciale del foro erariale di cui agli artt. 6 e 7 R.D. 1611/1933 e non della norma, “eccezionale”, della prossimità dettata solo per il primo grado dagli artt. 6 e D.Lgs. 150/2011. In conclusione, in sede di appello, è competente il Tribunale ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale competente secondo le norme ordinarie.

Rebus sic stantibus, riteniamo che tutto quanto osservato, proprio perché norma speciale, non risulti applicabile in relazione all’impugnazione che veda coinvolta un’amministrazione locale. 

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