Potere di correzione in autotutela dell’atto viziato

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E’ possibile correggere un errore in cui la P.A. sia incorsa, notificando lo stesso atto, emendandolo con la dicitura “il presente verbale di accertamento alle violazioni del
codice della strada sostituisce a tutti gli effetti di legge quello precedentemente notificato in pari data e numero, il quale è da intendersi ritirato”.

In altri termini, l’atto resta lo stesso (stesso numero e r.g.), ma viene sostituito da un altro documento che “annulla e sostituisce il precedente”.

Portata alla cognizione della S.C., la questione è stata risolta come segue.

Cass., sez. II, 05/11/2020, n. 24037 ha statuito che l’amministrazione procedente ha esercitato il suo potere di autotutela decisoria, notificando nei termini di cui all’art. 201 c.d.s. un nuovo verbale con la corretta indicazione del luogo della violazione, senza alcun vulnus al diritto di difesa del ricorrente, considerato il chiaro tenore della dicitura in esso inserita (“il presente verbale di accertamento alle violazioni del codice della strada sostituisce a tutti gli effetti di legge quello precedentemente notificato
in pari data e numero, il quale è da intendersi ritirato”).

Conclusione con la quale il Collegio concorda, alla luce del principio per cui i vizi
formali del verbale di contestazione “rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla pubblica amministrazione procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso”

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