Il danno erariale per mancata notifica di verbali (velox).

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La sentenza n°179/2020, pronunciata dalla III sezione centrale di Appello della Corte dei conti, fa sperare nel fatto che ancora non sia stato perso il contatto con la realtà da parte degli organismi della giurisdizione contabile.

Non si può certo dire, di contro, lo stesso della sentenza 139/2018, della sezione giurisdizionale del Veneto, che aveva condannato, al pagamento di una non piccola somma il Comandante della Polizia Locale di Padova, in relazione alle attività di mancata notifica e riscossione delle sanzioni stradali in relazione al periodo di pre-esercizio, nell’installazione di alcuni misuratori di velocità.

Grazie al fatto che il Collegio di appello non si è dimenticato del criterio del buon senso, la decisione incriminata in primo grado è stata giudicata “non pretestuosa o immotivata ma dettata dall’intento d migliorare il servizio rimuovendo dal procedimento tutte quelle case che sarebbero andate a detrimento delle stesse”. Da questa valutazione è derivato il venir meno dell’elemento soggettivo della colpa grave e la declaratoria di carenza di responsabilità del nostro funzionario pubblico.

La sentenza di appello qui recensita, la alleghiamo, onde consentire a chi sia interessato dalla vicenda, di farsi una propria idea del retroterra relazionale che ha portato a tale “complicato procedimento”.

corte dei c onti

Alleghiamo, altresì, anche la sentenza di primo grado, che si muove sul piano di un rigore estremo, volto a considerare sempre consumato il danno erariale, al cospetto di una mancata notificazione di verbali, anche quando questi siano di natura dubbia o potenzialmente forieri di contenziosi dall’esito incerto per l’Amministrazione.

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